Improcedibile il giudizio di conto per carenza del debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 159 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sui beni graviti un debito di custodia in senso tecnico, cioè quando egli li detenga in magazzino per successiva movimentazione e distribuzione ad altri soggetti. Ove invece i beni siano iscritti nell’inventario dell’Ente, costituiscano immobilizzazioni e siano destinati all’uso continuativo nell’ufficio di pertinenza, sussiste soltanto un debito di vigilanza, con obbligo di redazione di un conto amministrativo e non di un conto giudiziale. In tale ipotesi, per carenza dei presupposti normativamente previsti, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile, restando assorbita ogni questione sulla regolarità del conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto presentato per l’esercizio finanziario 2015 da una consegnataria di beni mobili in servizio presso un Comune. Il magistrato incaricato dell’istruttoria, con relazione d’irregolarità, ha rilevato che il conto non concerneva beni per i quali sussistesse un debito di custodia in senso tecnico, bensì beni costituenti immobilizzazioni del patrimonio dell’Ente, verosimilmente in uso presso il settore di pertinenza.
L’atto depositato, privo dei requisiti minimi per individuare con esattezza i beni dati in consegna e custoditi, non poteva dunque qualificarsi come conto giudiziale. La relazione segnalava inoltre irregolarità formali: assenza del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, mancanza dell’atto di nomina dell’agente contabile, mancato rispetto dei termini di deposito e omessa allegazione della relazione dell’organo di controllo interno. Il magistrato ha pertanto chiesto che il Collegio esaminasse in via preliminare l’ammissibilità e la procedibilità del conto.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla distinzione tra la figura del consegnatario con debito di custodia e quella del consegnatario con debito di vigilanza, cui corrispondono obblighi differenti quanto alla resa dei conti giudiziali e responsabilità diverse. Sul punto il Collegio richiama i precedenti della stessa Sezione, indicati come sentenze nn. 92/96 del 2024.
Il criterio distintivo è di natura funzionale. Occorre verificare se l’agente detenga i beni per una loro successiva movimentazione e distribuzione — ipotesi in cui sussistono l’obbligo di custodia in senso tecnico e quello di resa del conto giudiziale — oppure se sia mero utilizzatore dei beni nell’ambito del settore amministrativo di pertinenza, nel qual caso si configura un obbligo di sola vigilanza, con redazione di un conto amministrativo.
La Corte precisa poi che, in caso di debito di custodia, andrebbe ulteriormente accertato se l’agente operi come sub-consegnatario — con obbligo di presentare un sub-conto da allegare a quello dell’agente principale, ma non autonomamente alla Corte dei conti — ovvero se svolga le proprie funzioni in totale autonomia e senza delega, assumendo la qualità di consegnatario e l’obbligo di autonoma resa del conto.
Nel caso concreto l’istruttoria, confermata dalla stessa consegnataria, ha accertato che la gestione rendicontata non riguardava beni per i quali esistesse un debito di custodia, bensì beni iscritti in inventario, costituenti immobilizzazioni dell’Ente e in uso continuativo presso l’ufficio di pertinenza, quindi non custoditi in magazzino per essere movimentati e distribuiti ad altri soggetti. Da tali circostanze la Sezione deduce l’assenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale per carenza dei presupposti normativamente previsti.
Conclusivamente il giudizio di conto è dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari e senza esame nel merito, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
Nota della Redazione
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