Decadenza da aiuti comunitari per misura di prevenzione e condanna per mafia (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 135 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’assoggettamento a misura di prevenzione definitiva preclude il riconoscimento di benefici pubblici e determina la decadenza ope legis da quelli già concessi, a prescindere dal periodo di efficacia della misura stessa, che può essere cessata o persino successiva all’erogazione. Analoga preclusione opera, ai sensi dell’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011, per le persone condannate con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.. In materia di contributi comunitari indiretti il rapporto di servizio con l’amministrazione erogante si instaura anche con il privato beneficiario che ponga in essere i presupposti per l’illegittima percezione. La responsabilità contabile è solidale quando la condotta è dolosa, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 20/1994.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il titolare di un’azienda agricola e la di lui coniuge, chiamata in qualità di institrice, per l’indebita percezione di aiuti comunitari per complessivi € 70.084,13, erogati dall’ARCEA in relazione alle campagne dal 2008 al 2018. Secondo la prospettazione attorea, il beneficiario, destinatario già dal 1998 di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e poi condannato con sentenza irrevocabile del 2019 per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., avrebbe dichiarato falsamente di possedere i requisiti soggettivi previsti dall’art. 67, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. Per le annualità 2015-2018 le domande risultano firmate e depositate dalla coniuge, nelle more della detenzione del marito.

Entrambi i convenuti sono rimasti contumaci. Il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di contumacia e l’accoglimento della domanda, contestando alla donna una responsabilità solidale limitata a € 52.237,16.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto ogni dubbio di giurisdizione, pacificamente riconosciuta al giudice contabile dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, e ha dichiarato la contumacia dei convenuti, ritualmente raggiunti dalle notifiche degli atti di citazione ai sensi dell’art. 93 c.g.c..

Nel merito, la Corte ha qualificato la fattispecie come percezione indebita di contributi comunitari indiretti, quelli cioè che entrano nel bilancio dell’amministrazione nazionale prima di essere attribuiti agli aspiranti mediante apposite procedure. In tale materia il rapporto di servizio con l’ente erogante si instaura anche con il soggetto privato che ponga in essere i presupposti per l’illegittima percezione: la Corte richiama le Sezioni unite n. 5019 del 2010, secondo cui il privato che, disponendo della somma in modo diverso dal preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, frusti lo scopo perseguito dall’amministrazione, radica la giurisdizione contabile.

Sul piano sostanziale, il Collegio ha osservato che l’art. 67 d.lgs. n. 159/2011 vieta di ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati alle persone destinatarie con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione personale e sanziona con la decadenza di diritto le erogazioni già concesse. La norma non fissa alcun vincolo temporale: come precisato dalle sentenze n. 114/2022, n. 216/2022 e n. 238/2023 della medesima Sezione, la preclusione opera anche se la misura è già cessata alla data della richiesta o se la misura è successiva all’erogazione, secondo la linea di Cass. pen. Sez. VI n. 32730 del 2016.

Nella specie il beneficiario era destinatario sia di una misura di prevenzione definitiva sia di una condanna irrevocabile per un reato contemplato dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.: l’erogazione è dunque avvenuta in violazione dei requisiti di concessione degli aiuti.

Il danno è stato ritenuto causalmente riconducibile alla condotta di entrambi i convenuti. La Corte ha reputato sussistente il dolo: il beneficiario non poteva ignorare la non spettanza dei benefici, avendo subito processi per anni e goduto di assistenza difensiva; la coniuge, quale institrice, ha presentato le domande dal 2015 al 2018 e, in ragione del rapporto coniugale, non poteva non conoscere i precedenti del marito. La responsabilità della donna è pertanto solidale con quella del marito, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 20/1994, limitatamente alle annualità indicate. Il Collegio ha inoltre condannato al pagamento della rivalutazione monetaria sugli importi e degli interessi legali dalla pubblicazione della decisione al soddisfo, ex art. 1282, comma 1, cod. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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