Conto economale non sottoscritto e privo di parificazione: esame ammesso (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 189 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di conto, il difetto di sottoscrizione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile non ne determina l’improcedibilità quando la riferibilità soggettiva dell’elaborato risulti attestata dalla sottoscrizione, da parte dell’agente, della nota di trasmissione del documento, ovvero quando l’elaborato sia stato redatto e chiuso tramite il sistema gestionale secondo le modalità operative previste dall’amministrazione di appartenenza. Parimenti, la mancanza di un formale provvedimento di parificazione non è ostativa all’esame del conto, allorché una prassi amministrativa documentata supplisca in via sostanziale all’inadempimento. Nel merito, la gestione di importo pari a zero, in assenza di movimentazioni, non integra alcuna irregolarità contabile, con conseguente approvazione del conto e discarico dell’agente.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un centro di ricerca interdipartimentale di un ateneo, per l’esercizio 2018, riferibile all’agente contabile con funzioni di economo. Il conto giudiziale era stato depositato nel novembre 2019.
Con relazione del magistrato istruttore, depositata nel novembre 2024, erano state segnalate plurime irregolarità: il conto non risultava sottoscritto dall’agente, non erano stati depositati il provvedimento di parificazione e la relazione dell’organo di controllo interno, ed emergevano criticità nella regolamentazione interna della gestione economale. L’agente contabile ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di regolarità del conto e il discarico, per essere la gestione pari a zero. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto dell’eccezione di estinzione, per l’improcedibilità e, nel merito, per la dichiarazione di irregolarità e il non discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare i profili di possibile improcedibilità del conto, legati al difetto di sottoscrizione e all’assenza di un formale provvedimento di parificazione. Su entrambi i fronti la Corte ritiene sussistenti in atti elementi sufficienti per superare le perplessità prospettate.
Quanto al primo profilo, il conto, costituito dalla stampa del registro del fondo economale estratta dal sistema gestionale, risulta sottoscritto dal Direttore dell’Area Finanza, individuato quale responsabile del procedimento per la parificazione e il deposito dei conti giudiziali. L’elaborato è stato redatto e chiuso tramite il sistema gestionale entro il termine dell’esercizio, secondo modalità operative che non prevedevano la sottoscrizione manuale del registro da parte degli economi. L’agente ha comunque sottoscritto la nota di trasmissione del documento, attestando così la riferibilità soggettiva dell’elaborato contabile.
Quanto al secondo profilo, la Corte esclude che la mancanza di un formale provvedimento di parificazione sia ostativa all’esame del conto. Una prassi amministrativa è idonea a supplire in via sostanziale all’inadempimento. Nella specie, nell’istruttoria relativa a un conto della medesima tipologia di gestione e del medesimo esercizio finanziario, era stato acquisito un decreto dirigenziale con cui il responsabile del procedimento aveva attestato l’assenza di errori nei dati trasmessi, l’effettuazione di verifiche tra spese sostenute e risultanze contabili generali, l’assenza di discordanze con le scritture contabili dell’ateneo e l’esito positivo della parificazione contabile dei conti 2018 degli agenti indicati.
Nel merito, nonostante le gravi lacune regolamentari evidenziate dallo stesso magistrato istruttore, la Corte rileva che nel caso di specie la gestione è stata pari a zero e non si ravvisa alcuna irregolarità. Il conto è pertanto dichiarato regolare e viene pronunciato il discarico dell’agente contabile. In assenza di statuizione di condanna, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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