Decadenza art. 32 l. 183/2010 non applicabile al rapporto a progetto scaduto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22680 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regime decadenziale di cui all’art. 32, comma 3, lett. b), della legge n. 183 del 2010 opera esclusivamente nel caso di recesso del committente e non è estensibile alle ipotesi in cui il rapporto di collaborazione autonoma, pur formalmente qualificato a progetto, cessi per la sua naturale scadenza. In tale evenienza manca del tutto un atto del committente che il lavoratore abbia interesse a contestare, cosicché l’azione per l’accertamento della subordinazione e per le conseguenti differenze retributive è esercitabile nei soli termini di prescrizione. La tardività del controricorso e la conseguente inammissibilità della memoria difensiva finale non impediscono l’accoglimento del ricorso, prevalendo l’esame nel merito del motivo fondato.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito davanti al Tribunale di Milano per sentir riconoscere la natura subordinata dei rapporti che aveva formalmente intrattenuto con il Parco regionale nelle forme del lavoro a progetto, dall’ottobre 2009 al dicembre 2013, e per ottenere le conseguenti differenze retributive. La domanda è stata accolta in primo grado. La Corte d’Appello di Milano, pur confermando il riconoscimento della subordinazione, ha limitato l’accoglimento al solo ultimo rapporto, ritenendo maturata la decadenza per quelli precedenti ai sensi dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Il Parco ha resistito con controricorso, che il ricorrente ha qualificato come tardivo rispetto al termine dell’art. 370 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe richiamato genericamente il regime decadenziale senza specificare quale delle diverse ipotesi ivi regolate fosse integrata nel caso concreto, e che comunque ne mancassero i presupposti.
Il motivo è fondato. È pacifico che i rapporti tra le parti siano stati ricondotti alla fattispecie del lavoro autonomo a progetto e che siano spirati per il maturare dei termini finali, senza alcun recesso del datore o committente. La Corte richiama il principio, già affermato dalla propria giurisprudenza e qui condiviso, secondo cui, quando un rapporto di collaborazione autonoma cessi per la sua naturale scadenza, l’azione per l’accertamento della subordinazione è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale dell’art. 32, comma 3, lett. b), poiché tale regime si applica al solo caso di recesso del committente e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare (Cass. n. 32254 del 2019; Cass. n. 1701 del 2023).
Non risultando integrata alcuna delle altre fattispecie decadenziali previste dall’art. 32, il ricorso va accolto. Restano assorbiti il primo motivo — con cui si ribadisce l’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ. rispetto alle differenze retributive, in realtà già riconosciuta dalla Corte di merito in relazione all’ultimo contratto — e il terzo, con cui si deduce l’unitarietà di fatto del rapporto al fine di far decorrere il termine solo dopo l’ultimo contratto.
La Corte di merito, in ragione della ritenuta decadenza, ha esaminato solo quanto avvenuto in relazione all’ultimo contratto. Ne consegue la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, perché accerti se, anche rispetto ai precedenti contratti per i quali ogni decadenza deve escludersi, vi sia stato svolgimento di fatto del rapporto in forme subordinate. Ciò sul presupposto, correttamente indicato dal giudice di appello, che l’inapplicabilità delle regole del d.lgs. n. 276/2003 e dunque anche del relativo art. 69, in tanto consente il riconoscimento delle differenze retributive ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., in quanto si accerti in concreto lo svolgimento del rapporto in forme di lavoro dipendente.
L’accoglimento del ricorso supera la comunque sussistente tardività del controricorso e la conseguente inammissibilità della memoria difensiva finale del Parco, secondo i principi consolidati a partire da Cass. n. 23921 del 2020.
Nota della Redazione
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