Ripetizione indebito verso l’accipiens sostanziale e legittimazione passiva (Cass. civ. Sez. III n. 5368 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella ripetizione d’indebito oggettivo, azione di natura restitutoria e personale, la legittimazione passiva spetta all’accipiens sostanziale, cioè al dominus nella cui sfera giuridica confluiscono le somme oggetto della pretesa. È irrilevante che il pagamento sia stato materialmente incassato da un delegato all’incasso. Il giudice di merito che, accertato che le somme erano destinate a un soggetto, neghi la sua legittimazione passiva valorizzando il solo dato dell’incasso materiale da parte di altro soggetto, applica in modo errato la disciplina dell’art. 2033 cod. civ.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel 2008 un contratto di finanziamento da estinguersi mediante la cessione del quinto della pensione mensile, con una società mandataria di altra società mutuante. Convenute entrambe davanti al Giudice di Pace, chiedeva la restituzione di commissioni e costi accessori, deducendone l’illegittimità, la mancanza di giustificazione causale e la vessatorietà.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda principale e condannava in solido le convenute alla restituzione. Il Tribunale di Sassari, in appello, accoglieva l’impugnazione della sola mandataria, ritenendola priva di legittimazione passiva perché non accipiens delle somme. Il ricorrente propone ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La questione è se la legittimazione passiva nell’azione di ripetizione d’indebito spetti al soggetto che ha materialmente incassato le somme o a quello nella cui sfera giuridica esse erano destinate a confluire. Il ricorrente sostiene che la società mandataria, destinataria finale delle commissioni, fosse il vero legittimato passivo, mentre la società che aveva riscosso avesse operato quale mera delegata all’incasso.
La Corte ritiene il motivo fondato. Il Tribunale ha riconosciuto che le somme oggetto della domanda restitutoria non erano mai state corrisposte direttamente alla resistente, ma ha anche accertato che le erano destinate. Da qui l’errore: attribuendo rilievo esclusivo al dato dell’incasso materiale, il giudice di merito ha negato la legittimazione passiva di chi era invece l’accipiens sostanziale.
Il percorso argomentativo si fonda sulla giurisprudenza richiamata dalla stessa ricorrente, secondo cui la ripetizione d’indebito oggettivo è azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, circoscritta tra il solvens e il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l’incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante, poiché ad ogni effetto è il dominus colui che deve qualificarsi come effettivo accipiens (Cass. n. 4862 del 2021).
La Corte richiama altresì Cass. n. 5268 del 2024 e Cass. n. 7871 del 2011, ribadendo che la legittimazione passiva sussiste esclusivamente in capo a colui nella cui sfera giuridica confluiranno le somme ripetibili, anche se riscosse da altri in sua vece. Ne segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione in relazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.