Appello inammissibile solo se non individua le questioni contestate (Cass. civ. Sez. III n. 18377 del 06.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di onere di specificità dei motivi di appello, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non occorre l’utilizzo di particolari forme sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. La valutazione sull’ammissibilità del gravame si identifica con la pronuncia della Corte territoriale e non integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Il Fatto

Numerosi dirigenti medici convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la violazione delle direttive europee 93/104/CE e 2003/88/CE, nella parte in cui impongono agli Stati membri di garantire un periodo minimo di riposo giornaliero di undici ore consecutive ogni ventiquattro e una durata media settimanale non superiore alle quarantotto ore.

Il Tribunale rigettò la domanda, rilevando che per i dirigenti medici il superamento dell’orario normale costituisce di norma conseguenza dell’attività svolta per raggiungere l’obiettivo assegnato, formalizzato nell’incarico con l’indicazione dell’incentivo economico connesso, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992. La Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile il gravame per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., per avere gli appellanti omesso qualsiasi riferimento alla pronuncia del Tribunale. I dirigenti ricorrono per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare: la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri dirigenti medici ai quali il ricorso non è stato notificato. Trattandosi di litisconsorti facoltativi, trova applicazione l’art. 332 cod. proc. civ. e non occorre disporre l’ordine di notificazione dell’impugnazione, essendo per essi ormai preclusa.

Nel merito, il ricorso è fondato. I ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., sostenendo che il motivo di appello era esplicito e idoneo a contrastare le argomentazioni del Tribunale. La Corte rileva che il ricorso rispetta i requisiti degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 2, cod. proc. civ., avendo trascritto il contenuto della sentenza di primo grado e dell’atto di appello nelle parti rilevanti, con indicazione della collocazione nel fascicolo.

La censura è accolta nella parte in cui deduce l’erronea applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ.. La ratio decidendi del primo grado risulta specificamente attinta, in chiave sufficientemente critica, pur nel contesto di più diffuse argomentazioni eccentriche, dalle considerazioni contenute a pagina 14 dell’atto di appello: la tematica della durata massima dell’orario di lavoro è profondamente diversa da quella del trattamento retributivo dovuto per le ore eccedenti, e la violazione della direttiva non è esclusa dalla circostanza che le ore oltre la durata massima siano state retribuite come straordinario.

La Corte precisa che la fondatezza di tale argomentazione attiene al merito e condiziona l’accoglimento dell’appello, non la sua ammissibilità. Essa vale tuttavia a soddisfare l’onere di specificità del gravame. Richiamando le Sezioni Unite n. 27199 del 2017, la Corte ribadisce che l’appello deve contenere la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza forme sacramentali né progetto alternativo di decisione, in ragione della natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello.

La sentenza impugnata è dunque cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame, con regolamento delle spese del giudizio di legittimità demandato al giudice di rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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