Decadenza per abuso da reiterazione dei contratti a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21082 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza previsto dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012, trova applicazione anche in relazione all’azione per l’accertamento dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre il limite di 36 mesi. Il termine decorre dall’ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale precedente rileva come dato fattuale che concorre a integrare l’abuso. Il rinvio operato dalla norma agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 individua l’oggetto dell’azione di nullità, non il vizio denunciabile, con la conseguenza che la decadenza opera anche quando la disciplina asseritamente violata sia dettata dagli artt. 3 e 5 del medesimo decreto.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al Tribunale di Ragusa la conversione dei contratti a tempo determinato intercorsi con varie amministrazioni regionali dal 1989 al 2014, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale, con sentenza n. 1107/2019, ha accolto la domanda risarcitoria.
Gli Assessorati convenuti hanno proposto appello e la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 97/2022, ha accolto l’impugnazione, ritenendo fondata l’eccezione di decadenza sollevata dalle controparti. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 12 disp. prel., sostenendo che la domanda risarcitoria, fondata sull’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001 per superamento del limite dei 36 mesi, non attenesse alla nullità del termine e potesse quindi proporsi nel termine di prescrizione ordinario.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Il passaggio argomentativo della corte territoriale, pur conforme a diritto nel dispositivo, è stato rivisto e integrato ex art. 384, comma 4, c.p.c. Il rilievo secondo cui il termine decorrerebbe dalla cessazione di ciascun singolo contratto ricalca un precedente sottoposto a rimeditazione, cui la Corte non ha dato seguito.
Il Collegio ha invece ribadito l’orientamento secondo cui, in caso di azione promossa per l’accertamento dell’abusiva reiterazione, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall’art. 32, comma 4, lett. a), della legge n. 183 del 2010 deve essere osservato e decorre dall’ultimo dei contratti intercorsi tra le parti. La sequenza che precede l’ultimo contratto rileva come dato fattuale che concorre a integrare l’abusivo uso dei contratti a termine.
La ratio della disposizione è quella di assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte. Il rinvio agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 indica unicamente l’oggetto dell’azione di nullità e non opera alcuna distinzione fra le diverse violazioni da cui può derivare l’illegittimità del termine. La lett. b) del comma 4 dell’art. 32 conferma tale lettura, non differenziando fra tipologie di vizio.
Nella specie, la corte di merito ha bensì fatto erroneamente riferimento al termine di decadenza rispetto a ogni singolo contratto, ma ha accertato, con valutazione di fatto non censurata, che neppure in relazione all’ultimo contratto il termine era stato rispettato. Il ricorso è stato quindi rigettato; il secondo motivo, sulle spese, è stato dichiarato inammissibile per genericità.
Nota della Redazione
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