Quota B pensione spettacolo, resta il massimale retributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8515 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale istituita presso l’Inps, il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 non è stato abrogato dai successivi interventi legislativi. Il limite non è incompatibile con l’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 e deve ritenersi coessenziale alla disciplina speciale, perché compone interessi di rilievo costituzionale e si colloca in un sistema più favorevole per gli iscritti rispetto a quello della generalità degli assicurati. La questione di legittimità costituzionale prospettata in riferimento all’art. 76 Cost. è manifestamente infondata, poiché la commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non impone una necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate.
Il Fatto
La vicenda riguarda un lavoratore dello spettacolo che aveva ottenuto dal Tribunale, e poi in appello, la liquidazione del supplemento del trattamento pensionistico già gestito dall’Enpals senza applicare alla quota B il massimale previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971.
La Corte d’Appello di Roma aveva respinto il gravame dell’Inps, confermando l’impostazione del primo giudice. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di violazione di legge. Il lavoratore ha resistito con controricorso, sollevando in via preliminare un’eccezione di giudicato interno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare. Il giudicato non si forma sulle singole affermazioni della pronuncia impugnata, ma sulla unità minima di decisione, cioè sul nesso che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto. Poiché l’impugnazione investe uno degli elementi della sequenza fatto/norma/effetto, nessun giudicato interno può dirsi formato. Il computo della quota controversa resta quindi un tema esaminabile.
Nel merito, la Corte ricostruisce la distinzione tra quota A e quota B secondo l’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, rispettivamente riferite alle anzianità contributive anteriori e successive al 1° gennaio 1993. Il nodo riguarda il permanere del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile per la sola quota B.
Su questo punto esiste un orientamento consolidato di legittimità, richiamato con numerose pronunce: la parte di retribuzione giornaliera eccedente il limite non entra nel calcolo della retribuzione pensionabile, poiché il tetto non è stato abrogato espressamente e non è incompatibile con l’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997. La fissazione del massimale è coessenziale alla disciplina e opera in un sistema complessivamente favorevole per gli iscritti.
La Corte ribadisce il principio e respinge i dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 76 Cost. La legge delega non ha equiparato il massimale pensionabile a quello imponibile: l’art. 2, comma 22, della legge n. 335/1995 richiama la commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi e, alla lett. d), impone di salvaguardare le normative speciali motivate da effettive peculiarità professionali. La “commisurazione” non equivale a necessaria corrispondenza tra contributi e prestazioni, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.
Non essendosi la Corte territoriale attenuta al principio di diritto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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