Sospensione cautelare ex contratto collettivo non è sanzione disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21705 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare del lavoratore prevista dalla contrattazione collettiva in pendenza di procedimento penale per reato non colposo, nel caso in cui il dipendente abbia ottenuto la libertà provvisoria, costituisce una misura autonoma che trova fondamento diretto nel contratto collettivo e prescinde dalla disciplina del procedimento disciplinare. Essa non integra una sanzione, ma una misura di carattere provvisorio e interinale, funzionale alle esigenze datoriali e destinata a esaurire i suoi effetti all’esito del procedimento penale. Di conseguenza alla sospensione facoltativa non trova applicazione l’art. 7 della legge n. 300 del 1970, che procedimentalizza il solo esercizio del potere disciplinare. La specialità della disciplina contrattuale rende irrilevante la qualificazione del potere datoriale come direttivo o disciplinare.
Il Fatto
Un lavoratore era stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione in forza dell’art. 228, comma 2, del contratto collettivo CONFCOMMERCIO, norma che riconosce al datore la facoltà di sospendere il dipendente nel caso di procedimento penale per reato non colposo, quando il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria. Nel caso di specie la misura era stata disposta in relazione alla revoca degli arresti domiciliari.
Il tribunale aveva accolto l’impugnativa del lavoratore. La Corte d’appello di Napoli, in riforma, ha rigettato la domanda, qualificando la misura come pubblicistica e provvisoria, con effetti assorbiti nel procedimento disciplinare successivo. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui il datore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contestava l’interpretazione dell’art. 228, comma 2, del contratto collettivo, sostenendo che la sospensione facoltativa non potrebbe operare una volta venuta meno la misura cautelare restrittiva della libertà personale, né protrarsi senza limiti temporali con effetto privativo della retribuzione.
La Corte richiama la lettera della norma contrattuale, che attribuisce al datore la facoltà di sospendere il dipendente dal servizio e dallo stipendio in presenza di un procedimento penale per reato non colposo e di libertà provvisoria. Precisato che il ricorrente impugna la sospensione cautelare senza contestare l’attivazione del successivo procedimento disciplinare, il Collegio ricostruisce la natura dell’istituto.
La giurisprudenza di legittimità, pur riferita in origine ad altri settori, ha qualificato la sospensione cautelare come ipotesi autonoma, fondata sul contratto collettivo e svincolata dalla disciplina del procedimento disciplinare: Sez. L n. 3319 del 1986, Sez. L n. 16321 del 2009 e, da ultimo, Sez. L n. 20708 del 2018, che ne ha ribadito il carattere provvisorio e rivedibile. Solo al termine del procedimento disciplinare potrà stabilirsi se la sospensione preventiva resti giustificata o debba essere caducata. Da ciò la Corte costituzionale (n. 168 del 1973), richiamata nel testo, ha tratto il collegamento inscindibile tra la verifica delle ragioni dell’allontanamento e l’esito del procedimento disciplinare.
Ne deriva che, venuti meno i presupposti della sospensione facoltativa, in caso di condanna sarà attivabile un procedimento disciplinare in relazione alla condanna intervenuta, mentre in caso di assoluzione il lavoratore avrà diritto alla restituito in integrum. La Corte esclude quindi l’applicabilità dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, che riguarda il solo potere disciplinare.
Il secondo motivo — omessa indicazione dei motivi della sospensione — è dichiarato infondato e, a monte, affetto da inammissibilità, perché involge un accertamento di fatto precluso in sede di legittimità. Il terzo motivo, che contesta la riconduzione della misura al potere disciplinare, è anch’esso infondato: l’applicazione della norma speciale opera a prescindere dalla qualificazione del potere datoriale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.