Decadenza dal CPGT è atto ricognitivo: giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 31909 del 07.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dichiara la decadenza di un componente elettivo dalla carica, ai sensi dell’art. 17, comma 2-ter, d.lgs. n. 545 del 1992, non costituisce provvedimento autoritativo espressione di potere discrezionale, ma mero atto ricognitivo dei presupposti legali predeterminati per il mantenimento dell’incarico. La clausola aperta dell’art. 17, comma 2-ter, che vieta attività suscettibili di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria, va riempita di contenuto mediante sussunzione di circostanze di fatto accertate, attività che resta vincolata e non implica apprezzamento comparativo di interessi in conflitto. La controversia che impugni tale delibera incide su un diritto soggettivo perfetto all’elettorato passivo, presidiato dall’art. 51 Cost., e appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Un giudice tributario, componente designato dal Parlamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ha impugnato davanti al TAR del Lazio le delibere con cui il Consiglio ne ha dichiarato la decadenza dall’incarico ai sensi dell’art. 17, comma 2-ter, d.lgs. n. 545 del 1992, insieme agli atti presupposti e consequenziali. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 12 e 17 del citato decreto e ha chiesto l’annullamento, riservandosi la domanda risarcitoria.
Il Consiglio di Presidenza ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 10 c.p.a. e dell’art. 41 c.p.c., sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice tributario ha resistito, invocando la giurisdizione amministrativa e qualificando la delibera come provvedimento sanzionatorio adottato all’esito di valutazione discrezionale. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dalla qualificazione della fattispecie legale. L’art. 17, comma 2-ter, d.lgs. n. 545 del 1992 vieta ai componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di esercitare attività professionale in ambito tributario e qualsiasi altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria. Si tratta di una clausola aperta, che richiede di essere riempita di contenuto attraverso la valutazione di circostanze fattuali, preesistenti o sopravvenute.
Secondo la Corte, il procedimento di sussunzione non implica esercizio di discrezionalità, ma una valutazione di condotta concretamente accertata e la sua riconduzione alla causa di decadenza prevista dalla norma. Solo quando sussiste il pericolo di interferenza viene meno il diritto soggettivo alla carica. L’attività svolta resta vincolata e si risolve nell’accertamento dei requisiti legalmente necessari per il mantenimento della carica, compresi quelli che costituiscono prius logico del diritto di elettorato passivo, come già affermato dalle stesse Sezioni Unite.
Il riparto di giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, identificato non solo dalla pronuncia richiesta ma soprattutto dalla causa petendi, cioè dalla intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio. Nel caso concreto la delibera di decadenza non riveste natura di provvedimento autoritativo: il Consiglio ha qualificato la fattispecie come ipotesi di incompatibilità dalla carica elettiva e ha poi sussunto in essa le condotte materiali ascritte all’interessato.
Ne risulta confermata la natura di atto ricognitivo dei presupposti legali per il conseguimento o il mantenimento dell’incarico, situazione la cui consistenza è di diritto soggettivo perfetto, garantito dall’art. 51 Cost. Non si tratta di provvedimento sanzionatorio adottato all’esito di attività discrezionale: la decisione segue lo schema norma-fatto-dichiarazione-effetto, è estranea all’apprezzamento comparativo di interessi in conflitto e non integra manifestazione di autoritatività.
La Corte ribadisce il proprio orientamento: la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della delibera di decadenza dalla carica di componente elettivo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La successiva valutazione della correttezza dell’operato attiene al merito della domanda, non alla qualificazione della posizione sostanziale incisa. Le spese del regolamento sono regolate in sede di decisione della controversia.
Nota della Redazione
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