Proroga del trattenimento dello straniero: motivazione apparente e limiti temporali (Cass. civ. Sez. I n. 11633 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di proroga del trattenimento dello straniero, dato il rango costituzionale del diritto inciso e la riserva assoluta di legge ex art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e il controllo giurisdizionale opera negli stessi limiti, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte. La motivazione del provvedimento giudiziale di convalida, originaria o della proroga, deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. La decisione del giudice di pace che si limiti a un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra motivazione apparente, denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Il Fatto

Un cittadino straniero era stato ristretto presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino – “Brunelleschi”. Con decreto del 14 novembre 2022, il Giudice di pace di Torino aveva prorogato il trattenimento ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, su richiesta della Questura, rilevando che l’attesa per l’acquisizione della documentazione indicata dall’amministrazione non era a questa imputabile.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento per cassazione con due mezzi. Con il primo ha dedotto l’omessa pronuncia sull’eccepita illegittimità del decreto di espulsione presupposto, per incompetenza del Viceprefetto aggiunto alla sottoscrizione in assenza di delega. Con il secondo ha contestato la proroga, per essere stata richiesta dalla Questura otto giorni dopo l’invio della richiesta di rilascio dei documenti di viaggio e per inesistenza delle gravi difficoltà nell’ottenerli. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino sono rimasti intimati.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il secondo motivo e assorbe il primo. Il ragionamento muove dalla natura del diritto inciso: poiché il trattenimento comporta una situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere, il giudice è tenuto a valutarne le ragioni alla luce dell’art. 13 Cost., per evitare che la misura si protragga indefinitamente anche a causa di prassi applicative distorte.

Su questa base la Corte afferma che, in tema di convalida della proroga, la decisione del giudice di pace che si limiti a un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra motivazione apparente, denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come già ritenuto dalla Cass. n. 30178/2023. Il giudice di merito, inoltre, non ha tenuto conto delle argomentazioni difensive riferite alla prospettata illegittimità del provvedimento espulsivo, pur esposte in udienza.

La Corte valorizza il quadro normativo di riferimento. L’art. 15 della Direttiva 2008/115/CE impone che il trattenimento duri il meno possibile e solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio; l’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 richiama il “tempo strettamente necessario”. L’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 prevede che il giudice provveda alla convalida con decreto motivato. La regola è confermata da Corte cost. n. 212/2023 e, in senso conforme, da Corte cost. n. 105/2001.

Nel caso concreto la Corte rileva che la motivazione impugnata è scarna e del tutto apodittica. L’amministrazione ha impiegato diciassette giorni per la richiesta dei documenti di viaggio e altri otto giorni per la richiesta di convalida, durante i quali lo straniero è rimasto ristretto, adducendo generiche difficoltà fondate su documentazione non meglio precisata. Tali circostanze non sono state in alcun modo valutate dal giudice di merito.

Il ricorso è quindi accolto quanto al secondo motivo, assorbito il primo, e il provvedimento è cassato senza rinvio, essendo decorso il termine di durata della proroga disposta. In punto di spese, la Corte esclude la regolazione con riferimento al ricorso accolto: la parte è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato, sicché il compenso del difensore va liquidato ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, con istanza al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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