Giudicato endofallimentare sul credito ammesso preclude la contestazione del curatore (Cass. civ. Sez. I n. 11263 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ammissione allo stato passivo di un credito professionale, riconosciuto nell’an e ridotto perché la prestazione è stata resa in favore di più clienti, implica l’accertamento dell’avvenuta esecuzione della prestazione stessa. In difetto di autonoma e tempestiva impugnazione del curatore, su tale questione si forma un giudicato endofallimentare implicito che preclude al tribunale dell’opposizione di sindacare il difetto di prova del credito ammesso. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo disciplinato dall’art. 99 l.fall. sono inammissibili le domande dell’opponente nuove rispetto a quelle spiegate nella fase di verifica, senza che operi il principio di ammissibilità della mutatio libelli previsto per il giudizio di primo grado.

Il Fatto

Una professionista depositava domanda di ammissione al passivo del fallimento di una società per un credito complessivo di oltre ventiduemila euro, in collocazione privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 e art. 2755 cod. civ., per prestazioni rese in favore della società in bonis. Il giudice delegato ammetteva il credito in via privilegiata per una somma inferiore, poco meno di quattordicimila euro.

Proposta opposizione dall’istante, il Tribunale rigettava, rilevando il difetto di prova del maggior credito rispetto a quello ammesso. In particolare, per una prima voce la professionista aveva dichiarato di aver assistito non la società fallenda ma i soci, mentre per la residua voce la domanda si fondava su atti non muniti di prova certa opponibile al fallimento. Il Tribunale dichiarava inoltre inammissibili la richiesta di maggiori compensi e gli interessi moratori, non domandati con l’insinuazione. Da qui il ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il quarto motivo, che sottendono la medesima questione e investono la voce di credito relativa all’attività professionale svolta in una procedura esecutiva. Il giudice delegato aveva ammesso quel credito nella misura del cinquanta per cento, perché la prestazione era stata erogata anche in favore di altro patrocinato, così accertando implicitamente l’esecuzione dell’attività difensiva.

In assenza di autonoma e tempestiva impugnazione del curatore, su tale questione si era formato il giudicato endofallimentare. Ne conseguiva la preclusione per il tribunale di sindacare se l’opponente avesse fornito la prova della sussistenza del credito ammesso. L’avvenuta ammissione al passivo, riconosciuta nell’an e ridotta per la pluralità dei clienti, impediva al curatore che non aveva impugnato il provvedimento del giudice delegato di sollevare in giudizio il difetto di prova dell’esecuzione della prestazione. La Corte richiama sul punto Cass. n. 18591/2023 e Cass. n. 9928/2018.

Il secondo motivo è invece infondato. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di decidere su un capo di domanda. Se invece si pronuncia sulla domanda ma non esamina una o più questioni giuridiche sottoposte al suo esame, ricorre un vizio di motivazione, censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Nel caso concreto il Tribunale si era pronunciato su entrambe le voci di credito contestate.

Il terzo motivo non merita accoglimento: i giudici di merito hanno ritenuto inammissibili, perché in violazione del divieto di mutatio libelli, le richieste subordinate di maggior credito e interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, non domandati con l’insinuazione. La ricorrente assumeva di aver chiesto gli interessi nell’atto di insinuazione, ma non lo riportava per estratto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.

Anche il quinto motivo è infondato: con la domanda subordinata la ricorrente aveva maggiorato e modificato il petitum. La Corte richiama Cass. n. 6279/2022, secondo cui nel procedimento di opposizione allo stato passivo sono inammissibili le domande nuove rispetto a quelle della fase precedente, non trovando applicazione il principio di ammissibilità della mutatio previsto dall’art. 183, comma 6, cod. proc. civ. In accoglimento del primo e del quarto motivo il decreto è cassato con rinvio al Tribunale, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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