Decadenza del direttore generale Asl e obbligo di diligenza professionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 127 del 05.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali da parte del direttore generale di un’azienda sanitaria locale non integra ipso facto l’inadempimento contrattuale che ne giustifica la decadenza ai sensi dell’art. 3 bis, comma 7 bis, del d.lgs. n. 502/1992. Essendo il rapporto configurabile come lavoro autonomo di diritto privato e involgendo la prestazione un’attività di opera intellettuale, l’inadempimento deve essere accertato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività e, in particolare, del dovere di diligenza di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ., commisurata alla natura dell’attività esercitata. L’automatismo previsto dal legislatore opera sul piano della gravità dell’inadempimento e dell’effetto decadenziale, non su quello dell’accertamento dei presupposti di fatto. L’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, vieta di attribuire incarichi a soggetti già collocati in quiescenza, ma non può essere interpretato nel senso che la sopravvenuta quiescenza del direttore generale in corso di rapporto ne determini la cessazione ope legis.
Il Fatto
Il direttore generale di un’azienda sanitaria locale, nominato con delibera regionale e titolare di un contratto di prestazione d’opera con obiettivi allegati, era stato valutato positivamente per i primi diciotto mesi dell’incarico. All’esito della successiva procedura di valutazione, era stato dichiarato decaduto dall’incarico per mancato conseguimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi.
Il direttore ha agito in giudizio davanti al Tribunale per ottenere l’accertamento dell’illegittimità degli atti di decadenza e il risarcimento del danno, pari agli emolumenti che avrebbe conseguito fino alla scadenza naturale del contratto. Il Tribunale, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, ha accolto le domande e condannato la Regione al pagamento della somma richiesta. La Corte d’appello ha confermato la pronuncia. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il riparto di giurisdizione. In tema di decadenza del direttore generale di azienda sanitaria, la giurisprudenza di legittimità è attestata nel ritenere che si tratti di situazione equiparabile alla risoluzione per inadempimento, coinvolgente posizioni di diritto soggettivo inerenti a un contratto di diritto privato, rispetto alle quali non è prospettabile l’esercizio di poteri autoritativi. La controversia appartiene dunque alla giurisdizione del giudice ordinario. Il primo motivo è infondato.
Nel merito, la Corte ricostruisce la natura del rapporto. L’art. 3 bis del d.lgs. n. 502/1992 qualifica il rapporto del direttore generale come esclusivo e regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme sul lavoro autonomo. Ne deriva che la prestazione consiste in un’attività di opera intellettuale, ai sensi dell’art. 2230 cod. civ. L’inadempimento non può quindi desumersi automaticamente dal mancato raggiungimento del risultato, ma va valutato secondo la diligenza professionale parametrata alla natura dell’attività.
La Corte respinge la tesi della responsabilità oggettiva. L’automatismo legislativo riguarda la valutazione della gravità dell’inadempimento e l’applicazione ipso iure dell’effetto decadenziale, non l’accertamento dei presupposti di fatto, che resta subordinato alla verifica di una condotta inadempiente imputabile, con i suoi elementi oggettivi e soggettivi. Solo una volta accertato l’inadempimento può operare la presunzione di gravità.
La Corte conferma inoltre, con accertamento in fatto non rivedibile in sede di legittimità, le incongruenze della valutazione sugli obiettivi di salute: per un obiettivo si era pretesa una rendicontazione trimestrale in contrasto con la periodicità annuale ordinaria, per l’altro si erano posti a confronto periodi disomogenei con criterio ritenuto oscuro. Il motivo sull’omesso esame è inammissibile per la doppia conforme.
Quanto al divieto di incarichi a soggetti in quiescenza, la Corte esclude che l’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 possa essere interpretato estensivamente: la norma limita un diritto costituzionalmente garantito e vieta di attribuire l’incarico, non di mantenerlo. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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