Trattenimento in servizio dei dirigenti sanitari: il diniego è atto di gestione del rapporto di lavoro (TAR Puglia n. 366 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego privatizzato, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. L’atto di diniego dell’istanza di trattenimento in servizio presentata da un dirigente sanitario ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.l. n. 105/2023 costituisce atto di gestione del rapporto di lavoro, non riconducibile agli atti di macro-organizzazione di cui all’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. La circostanza che il diniego sia motivato dalla ritenuta insussistenza dei presupposti di legge, senza alcun bilanciamento di interessi o valutazione comparativa, configura un’applicazione vincolata della disciplina sul collocamento in quiescenza, che non radica la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Un dirigente medico di struttura complessa, in servizio presso un presidio ospedaliero e direttore di dipartimento di una ASL, veniva collocato a riposo per superati limiti di età a far data dal 1° dicembre 2025. Il medesimo presentava istanza di trattenimento in servizio sino al 31 dicembre 2026 ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.l. n. 105/2023, deducendo di essere attuatore di interventi previsti dal PNRR, in qualità di componente di un gruppo di lavoro aziendale. L’Amministrazione denegava l’istanza con nota del 16 ottobre 2025.
Il dirigente impugnava il diniego dinanzi al TAR, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione. Nella fase cautelare, il Tribunale accoglieva l’istanza, disponendo il riesame da parte dell’Amministrazione, che tuttavia, con nuova nota del 12 febbraio 2026, confermava il diniego. Avverso tale atto venivano proposti motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, accogliendo l’eccezione sollevata dalle Amministrazioni resistenti. In particolare, il Collegio ha richiamato il criterio generale di riparto di cui all’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
La Corte ha escluso che nella fattispecie potesse configurarsi l’esercizio di poteri autoritativi pubblicistici preordinati all’adozione di atti di macro-organizzazione ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, trattandosi di atti che definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, quali l’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza o le dotazioni organiche complessive. Gli atti impugnati — ossia la nota di diniego dell’istanza di trattenimento e la successiva conferma post-riesame — costituiscono invece atti di gestione del rapporto di lavoro afferente al c.d. pubblico impiego privatizzato.
Quanto alla dedotta discrezionalità dell’Amministrazione nell’accogliere o meno l’istanza, il TAR ha osservato che il diniego risultava motivato esclusivamente in ragione della ritenuta insussistenza dei presupposti definiti dalla legge, senza alcun bilanciamento di interessi o valutazione comparativa. Ciò configura un’applicazione vincolata della disciplina sul collocamento in quiescenza, che non radica la giurisdizione amministrativa. La decisione è stata quindi rimessa al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il processo potrà essere riproposto nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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