Permesso di soggiorno per lavoro subordinato: impossibilità di regolarizzazione non imputabile al richiedente se il datore di lavoro è deceduto (TAR Emilia-Romagna n. 251 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può essere legittimamente adottato quando le circostanze che hanno impedito la regolarizzazione della procedura siano imputabili esclusivamente al datore di lavoro, non al richiedente. L’impossibilità di completare l’iter amministrativo, ove non dipenda da fatto del lavoratore, impone alla Questura di rivalutare le proprie determinazioni in sede di riesame. Tale principio si applica anche in presenza di una procedura di regolarizzazione non condotta a termine per intervenuto decesso del datore di lavoro, circostanza non riconducibile alla sfera di controllo dell’istante. La tutela cautelare, nella sua atipicità, può essere modulata dall’organo giurisdizionale con prescrizioni di carattere ordinatorio finalizzate alla revisione dell’atto impugnato.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore di Bologna aveva rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’Amministrazione aveva fondato il diniego sulla mancata regolarizzazione della procedura, imputando al richiedente la mancata definizione dell’iter. La vicenda traeva origine dalle complicazioni determinate dalla morte del datore di lavoro, circostanza che aveva impedito il completamento degli adempimenti necessari al rilascio del titolo. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento, previa sospensione della sua efficacia, contestando l’attribuzione a sé della responsabilità per l’incompletezza procedurale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutata la documentazione agli atti, ha osservato che la fattispecie si presenta connotata da una sostanziale non imputabilità al richiedente delle circostanze che avevano impedito la regolarizzazione. Il decesso del datore di lavoro, quale causa dell’incompletezza procedurale, costituisce evento esterno alla volontà e alla sfera di controllo del lavoratore, non potendo a quest’ultimo addebitarsi la mancata definizione dell’iter amministrativo.
Il thema decidendum della fase cautelare si è incentrato sulla valutazione della fumus boni iuris del ricorso e della sussistenza del periculum in mora. In tale prospettiva, il Collegio ha ritenuto che la domanda cautelare meritasse accoglimento in via interinale, ravvisando profili di fondatezza delle censure dedotte. L’istituto della sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato è stato ritenuto insufficiente a garantire una tutela effettiva, considerata la necessità di una rideterminazione amministrativa.
L’articolo 55 cod. proc. amm. è stato applicato dal Collegio nella sua portata di strumento attributivo di poteri cautelari atipici, tali da consentire al giudice amministrativo di modulare la propria pronuncia in funzione delle caratteristiche del caso concreto. In esito a tale ricostruzione, il TAR ha disposto che la Questura di Bologna provvedesse, entro un termine determinato, a rivedere le proprie determinazioni alla luce dei rilievi formulati e degli elementi documentali acquisiti, mediante adozione di un provvedimento espresso.
L’accoglimento interinale della domanda cautelare è stato accompagnato dalla compensazione delle spese della presente fase processuale e dal rinvio della causa per la prosecuzione del giudizio di merito.
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Nota della Redazione
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