Principi di diritto (Massima) In tema di interpretazione delle clausole del contratto collettivo relative alla classificazione del personale, assume rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali rispetto alle declaratorie astratte, le quali tuttavia acquistano valore determinante quando i profili risultino generici e suscettibili di diverse concretizzazioni. L’accertamento delle mansioni effettivamente svolte e la loro riconducibilità a un determinato livello contrattuale costituiscono valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale o per omesso esame di un fatto decisivo. La denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. è parificata a quella delle norme di diritto e comporta l’interpretazione delle clausole secondo i canoni codicistici, senza che sia ammessa una nuova valutazione del materiale istruttorio. Nei casi di c.d. doppia conforme, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente a tempo indeterminato di una società poi incorporata da altra società, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento di un inquadramento superiore, nonché l’annullamento dell’adibizione a mansioni inferiori di operatore di call center e di assistenza clienti, con condanna della società alla corresponsione delle differenze retributive e alla ricostruzione contributiva. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma, riconosceva il diritto del lavoratore all’inquadramento nel sesto livello del c.c.n.l. metalmeccanici per lo svolgimento di mansioni superiori, condannando la società al pagamento delle differenze retributive. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la società, deducendo violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio e dell’art. 2103 c.c. Il lavoratore resisteva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale, lamentando la mancata attribuzione della settima categoria contrattuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi del ricorso principale, ritenendoli infondati. In relazione alla dedotta violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., il Collegio ha ricordato che la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché comporta l’interpretazione delle clausole collettive in base ai canoni codicistici come criterio interpretativo diretto. Nel caso di specie, la società ricorrente, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, proponeva in realtà una diversa lettura dei parametri utilizzati dal giudice di merito, sollecitando una nuova valutazione delle mansioni svolte dal lavoratore e la loro riconduzione a una categoria contrattuale inferiore: una simile prospettazione è stata ritenuta volta a una rivalutazione dei fatti storici, come tale inammissibile in sede di legittimità.
Quanto ai criteri di inquadramento, la Corte ha ribadito che, nell’interpretazione delle clausole collettive relative alla classificazione del personale, assume rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali rispetto alle declaratorie astratte, poiché le parti collettive classificano il personale con riferimento alle figure professionali dei singoli settori produttivi, elaborando poi le declaratorie per consentire l’inquadramento di figure atipiche o nuove. È necessario, quindi, un esame congiunto delle declaratorie e dei profili professionali, senza attribuire rilievo esclusivo né all’una né agli altri. Qualora i profili risultino generici, come nel caso di specie, le declaratorie generali assumono valore determinante per la corretta interpretazione della reale portata dei profili professionali. Nella fattispecie, il profilo del “segretario assistente” della sesta categoria è stato ritenuto coerente con le mansioni concretamente svolte dal lavoratore, valorizzando i profili esemplificativi come elementi di specificazione del contenuto concreto delle mansioni tipiche della categoria, e non in via esclusiva.
In ordine alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ha precisato che la doglianza è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate dalla norma. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto soddisfatto l’onere probatorio gravante sul lavoratore, decidendo sulla base di una valutazione complessiva del materiale istruttorio, espressione di un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. La censura si risolveva, pertanto, in un dissenso rispetto alla valutazione del materiale istruttorio, come tale inammissibile, non essendo stata integrata alcuna inversione dell’onere probatorio.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2103 c.c., la Corte ha richiamato il c.d. procedimento logico-giuridico trifasico, che impone l’accertamento delle attività concretamente svolte, l’individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo e il raffronto tra i due momenti. Tale procedimento, riservato al giudice di merito, non è connotato da rigidità formali, essendo sufficiente che ciascun momento trovi ingresso, anche implicitamente, nel ragionamento decisorio. Nel caso di specie, il giudice territoriale aveva correttamente individuato il contenuto delle mansioni dei livelli raffrontati e verificato la riconducibilità dei compiti svolti alla fattispecie astratta, con motivazione coerente e sufficiente, così rispettando il percorso trifasico.
Il ricorso incidentale è stato invece dichiarato inammissibile per la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, prospettati sotto profili incompatibili quali la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha inoltre rilevato che, avendo il lavoratore proposto in via principale la domanda di inquadramento nella settima categoria, rigettata con motivazioni coincidenti sia dal Tribunale sia dalla Corte d’appello, si configurava un’ipotesi di doppia conforme, che determina l’inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Nel merito, il difetto dei requisiti richiesti dalla declaratoria della settima categoria — quali la “notevole esperienza” e lo svolgimento di funzioni di coordinamento di unità produttive di carattere “fondamentale” per l’organizzazione aziendale — risultava palese, avendo il lavoratore esercitato funzioni di coordinamento solo per un periodo limitato a due anni e tre mesi. La Corte ha concluso, quindi, per il rigetto di entrambi i ricorsi, con compensazione parziale delle spese di lite e condanna della società alla rifusione delle residue spese in favore del lavoratore.
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