Licenziamento per giusta causa del quadro bancario e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 742 del 12.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giusta causa, l’accertamento dei fatti e il successivo giudizio in ordine alla gravità e alla proporzione della sanzione espulsiva sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che è tenuto a valutare la legittimità e la congruità della sanzione inflitta tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda. Tale giudizio, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità. La giusta causa di cui all’art. 2119 cod. civ. è clausola generale di limitato contenuto, che richiede di essere specificata in sede interpretativa valorizzando fattori esterni e principi tacitamente richiamati. La disapplicazione di tali specificazioni è deducibile come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza degli elementi che integrano il parametro normativo si pone sul piano del giudizio di fatto.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1095/2023, confermava la pronuncia del Tribunale che aveva rigettato le domande di un dipendente bancario dirette a ottenere la declaratoria di nullità, illegittimità e inefficacia del licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera del 12.3.2020.
Le condotte contestate riguardavano una serie di operazioni di portafoglio commerciale salvo buon fine e di incassi Sepa Direct Debit B2B: l’attivazione di un rapporto intestato a una società, l’inserimento di disposizioni di incasso per un importo complessivo di rilevante entità e l’autorizzazione di bonifici senza attendere la rituale iscrizione nel registro delle imprese, con svuotamento del conto della società. Il lavoratore ricorreva per cassazione avverso la sentenza di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, con cui si deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ., dell’art. 2104 cod. civ. e dell’art. 18, quarto comma, legge n. 300 del 1970, lamentando la carenza di giusta causa e l’insussistenza della rilevanza disciplinare del fatto.
Il motivo è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. Le doglianze tendono a ottenere una revisione del ragionamento decisorio del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità: la Corte di cassazione non può procedere a un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove e scegliere tra le risultanze probatorie quelle idonee a dimostrare i fatti.
I giudici di secondo grado hanno ritenuto la sussistenza di una pluralità di condotte contrarie alle disposizioni di servizio aziendali e alla diligenza esigibile da un lavoratore esperto che ricopriva funzioni apicali. La gravità della condotta era desumibile dalle concrete modalità di realizzazione e dal grado di esperienza del dipendente, che dimostrava la piena consapevolezza dell’irregolarità delle operazioni. Si tratta di accertamenti di merito, in un contesto di doppia conforme, per cui non vi è spazio per una loro rivisitazione in sede di legittimità.
Quanto alla giusta causa, la Corte richiama il principio per cui essa è clausola generale che il giudice deve specificare in sede interpretativa. La sua disapplicazione è deducibile come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza degli elementi che la integrano è giudizio di fatto. Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto inadempimento importante quello imputabile alla condotta del lavoratore, che ha determinato una irrimediabile lesione dell’elemento fiduciario su cui si fonda il rapporto, a maggior ragione per una categoria particolarmente qualificata.
Il secondo motivo è respinto. Il provvedimento di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di ricorso. Il mandato Sepa era stato prodotto in giudizio, privo del Codice Identificativo Creditore, e non era stata specificata alcuna rituale contestazione documentale, sicché non sussisteva il requisito della indispensabilità dell’acquisizione.
Nota della Redazione
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