Decadenza disciplinare e notizia di infrazione nel pubblico impiego contrattualizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14865 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia di infrazione, ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 ratione temporis vigente, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente, regolarmente investito del procedimento, riceve una notizia di infrazione di contenuto tale da consentirgli di avviare correttamente il procedimento nelle sue tre fasi della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione. Il principio opera anche quando il procedimento abbia ad oggetto fatti sui quali pende un processo penale, che ai fini disciplinari vanno valutati in modo autonomo. La decadenza non matura se il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi che fissa il dies a quo.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva l’appello del datore di lavoro, l’INPS, e rigettava la domanda del lavoratore volta ad ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi, irrogata nel novembre 2015.
Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo in via principale la decadenza dall’azione disciplinare. Sosteneva che, essendo stata la notizia dell’infrazione acquisita nel giugno 2015, i termini di quaranta giorni per la contestazione e di centoventi per l’irrogazione della sanzione fossero già scaduti. Resisteva con controricorso l’Istituto previdenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile il primo motivo perché costruito su un presupposto erroneo: la sentenza di appello non àncora al giugno 2015 l’acquisizione della notizia di infrazione, ma si limita a evidenziare che la contestazione non poteva prescindere dalle verifiche ispettive eseguite in quel periodo. La motivazione impugnata, letta nel suo passaggio testuale, non fissa alcun dies a quo in quella data.
La Corte ribadisce i principi già espressi da Cass. n. 7134 del 2017 e dalle successive conformi Cass. n. 21193/2018 e Cass. n. 11635/2021. Il dies a quo per la contestazione e per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui l’ufficio competente riceve la notizia di infrazione in termini utili all’avvio del procedimento, in conformità con il principio del giusto procedimento come inteso dalla Corte cost. n. 310 del 2010.
Dallo stesso ricorso emerge che al 10 agosto 2015 la notizia non era ancora stata acquisita. Assumendo quella data come dies a quo, la contestazione dell’11.9.2015 cade nel trentunesimo giorno e l’irrogazione del 25.11.2015 nel novantaquattresimo: entrambi i termini risultano rispettati. Il controricorso conferma che l’11.8.2015 la relazione ispettiva e la documentazione erano state trasmesse all’Ufficio dei procedimenti disciplinari.
Anche i restanti motivi sono inammissibili. Il secondo, formulato ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., mira in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La terza censura non supera la soglia della motivazione apparente, poiché la sentenza è presente e supera il minimo costituzionale. Il quarto motivo, che invoca l’art. 115 c.p.c. e il principio di non contestazione, introduce surrettiziamente un tema nuovo: il giudizio di proporzionalità della sanzione è riservato al giudice di merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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