L’assegno integrativo aziendale non è escluso dal TFR senza una chiara volontà derogatoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7256 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2120, secondo comma, cod. civ., nel testo novellato dalla legge n. 297/1982, accoglie un criterio omnicomprensivo per il calcolo del trattamento di fine rapporto, includendo tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale. La contrattazione collettiva, anche aziendale, può derogare a tale criterio in senso meno favorevole al lavoratore, ma la volontà derogatoria deve risultare in modo chiaro ed univoco dal testo contrattuale. L’interpretazione della clausola di un accordo aziendale che dichiari un assegno “non valido a nessun effetto retributivo” non può arrestarsi al dato letterale, ma deve essere condotta coordinandola con le previsioni del CCNL sulla nozione di retribuzione e sulla base di calcolo del TFR, nonché con il contenuto complessivo dell’accordo stesso.
Il Fatto
Una lavoratrice, dipendente di una fondazione lirico-sinfonica con qualifica di ballerina solista, agiva in giudizio per ottenere un accantonamento per il trattamento di fine rapporto superiore a quello operato dal datore di lavoro, lamentando il mancato computo nella base di calcolo di un «assegno integrativo aziendale». La Corte d’appello rigettava la domanda, ritenendo che la clausola dell’accordo aziendale che qualificava l’assegno come «non valido a nessun effetto retributivo» esprimesse una volontà negoziale chiara di escludere la voce dal computo del TFR e ne escludesse la natura retributiva, configurandolo come una sorta di indiretto premio di risultato. La lavoratrice proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, ha premesso che l’art. 2120 cod. civ. include nel calcolo del TFR tutti i compensi corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, purché non occasionali, potendo la contrattazione collettiva derogare a tale criterio solo con una volontà espressa in modo chiaro ed univoco. Ha quindi richiamato i criteri ermeneutici propri della contrattazione collettiva, che impongono di coordinare le singole clausole e di valorizzare il canone dell’art. 1363 cod. civ., nonché il principio per cui i rapporti tra contratti collettivi di diverso livello sono regolati dalla volontà delle parti sociali e non da una rigida gerarchia.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto l’interpretazione dei giudici di merito non conforme ai canoni esegetici. In primo luogo, la clausola «non è valido a nessun effetto retributivo» non è di per sé inequivoca, dovendo essere letta alla luce della nozione di retribuzione dettata dall’art. 11 del CCNL, che include le indennità aziendali corrisposte in forma continuativa e con carattere di corrispettività, e dell’art. 43 del medesimo CCNL, che computa nel TFR tutti gli elementi retributivi di carattere continuativo e di ammontare determinato. La Corte territoriale non si è confrontata con queste disposizioni, né ha considerato che il carattere premiale dell’emolumento non rientra tra i criteri di esclusione previsti dall’art. 2120 cod. civ.
Ulteriormente, la sentenza impugnata non ha esaminato l’accordo aziendale nel suo complesso, il quale appariva volto a un’operazione di conglobamento di previgenti voci aziendali contestualmente soppresse, omettendo di verificare la consistenza e la computabilità originaria di tali voci. La Corte ha pertanto cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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