Servizio mensa nel comparto sanità: spetta ai turnisti, anche notturni, e la prescrizione è decennale (Cass. civ. Sez. L n. 24231 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel comparto sanità, il diritto alla fruizione del servizio mensa o delle modalità sostitutive previste dalla contrattazione collettiva spetta a tutti i lavoratori che prestino attività lavorativa per almeno sei ore continuative, a prescindere dalla circostanza che l’orario sia articolato in turni, anche notturni. La pausa per la consumazione del pasto è un diritto che matura in funzione della durata dell’orario di lavoro, non della sua collocazione temporale. La relativa pretesa ha natura risarcitoria, in quanto ricollegabile alla violazione dell’obbligo di tutela della salute ex art. 2087 c.c., e si prescrive nel termine decennale, non applicandosi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. prevista per i crediti retributivi. Non è configurabile alcuna compensazione tra l’indennità sostitutiva del servizio mensa e la retribuzione corrisposta per le pause brevi previste per i turnisti, avendo le due voci natura e funzione diverse.
Il Fatto
Un’azienda ospedaliera è stata condannata in primo grado al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno in favore di numerosi dipendenti per la mancata fruizione del servizio mensa o delle modalità sostitutive per i periodi di lavoro eccedenti le sei ore continuative. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione, riconoscendo il diritto al buono pasto sostitutivo a tutti i lavoratori che svolgessero prestazioni superiori alle sei ore, compresi i turnisti e i lavoratori notturni, e qualificando la pretesa come risarcitoria, con conseguente applicazione del termine prescrizionale decennale. L’azienda ricorre per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione del termine prescrizionale quinquennale e l’esclusione dei turnisti e dei notturni dal diritto al servizio mensa.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, concernente la prescrizione, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui il riconoscimento del buono pasto presenta funzione assistenziale e non retributiva (Cass. n. 8968/2021, n. 5547/2021, n. 31137/2019), ponendosi al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 2948 c.c. La sua mancata erogazione si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, integrando una violazione dell’art. 2087 c.c. e determinando una pretesa risarcitoria da illecito contrattuale, soggetta al termine decennale di prescrizione (Cass. n. 31919/2022, n. 10414/2013).
Il secondo e il terzo motivo, concernenti l’esclusione dei turnisti e dei notturni, sono infondati. La Corte ribadisce l’orientamento costante (Cass. n. 5547/2021, n. 32113/2022, n. 9206/2023, n. 22478/2024) secondo cui il diritto al buono pasto spetta a tutti i lavoratori con orario di almeno sei ore continuative, indipendentemente dall’articolazione in turni. La riduzione della pausa per i turnisti a dieci minuti (artt. 27, comma 4, CCNL 2016-2018 e 43, comma 4, CCNL 2019-2021) non esclude il diritto al servizio mensa, che può essere fruito anche prima o dopo il turno. Tale principio si estende ai turnisti notturni, non potendosi riconoscere all’indennità per il turno notturno una funzione compensativa della mancata fruizione del servizio mensa, in difetto di specifica previsione contrattuale.
Il quarto motivo, relativo a specifici lavoratori, è inammissibile per genericità e per non aver specificato gli atti da cui rilevare il mancato superamento delle sei ore. Il quinto motivo, sulla compensazione tra indennità sostitutiva e retribuzione per le pause brevi, è infondato. La Corte chiarisce che le due voci hanno natura e funzione diverse: l’indennità sostitutiva è diretta a garantire il pasto, mentre la retribuzione delle pause brevi retribuisce il recupero delle energie nel lavoro turnistico. Non è pertanto ipotizzabile alcuna elisione.
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