La difformità delle mansioni dal progetto LSU non basta a escludere la subordinazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9504 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione in lavori socialmente utili, la qualificazione normativa della fattispecie, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato, assumendo rilievo a tal fine l’effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione pubblicistica e l’adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’amministrazione, con conseguente applicazione dell’art. 2126 c.c. La sola difformità delle attività svolte rispetto a quelle indicate nel progetto non è condizione sufficiente a determinare la trasformazione del rapporto, essendo necessario un giudizio di fatto sulla concreta utilizzazione del lavoratore. Il giudizio di merito che accerta la natura subordinata del rapporto è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una lavoratrice, impiegata dal 1996 dal Comune in attività socialmente utili, conveniva in giudizio l’ente locale per sentir accertare la natura subordinata del rapporto e ottenere le differenze retributive rispetto all’inquadramento nella categoria A del CCNL di comparto. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non provato lo svolgimento di mansioni differenti da quelle progettuali.
La Corte d’appello di Roma, accogliendo l’impugnazione della lavoratrice, accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, rilevando lo stabile inserimento nell’organizzazione comunale, l’eterodeterminazione dell’orario, l’obbligo di giustificare le assenze e di timbrare il cartellino. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Comune, deducendo la violazione della normativa sui lavori socialmente utili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui il Comune sosteneva l’irrilevanza degli indici della subordinazione ai fini della qualificazione del rapporto. Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha richiamato il principio per cui la qualificazione normativa della fattispecie, avente matrice assistenziale, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato, assumendo rilievo l’effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione pubblicistica.
La Corte ha precisato che la sola difformità delle attività svolte dagli LSU rispetto a quelle indicate nel progetto non è condizione sufficiente a determinare la trasformazione del rapporto, ma ha rilevato che la Corte territoriale aveva accertato la natura subordinata dell’intercorso rapporto con un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, senza alcuna violazione delle norme richiamate. L’accertamento ha riguardato l’utilizzazione della lavoratrice per circa venti anni, l’adibizione a servizi rientranti nei fini istituzionali dell’ente e lo stabile inserimento nell’organizzazione pubblicistica.
Il terzo motivo, concernente l’omesso esame di fatti decisivi, è stato dichiarato inammissibile, in quanto la censura non era inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte ha inoltre evidenziato che il principio di non contestazione è sancito dall’art. 115 c.p.c. e che l’ente si era limitato a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge, senza sollevare contestazioni chiare e specifiche.
Il quarto motivo, sulla violazione dell’art. 2697 c.c. per inversione dell’onere della prova, è risultato inammissibile perché volto a contestare la valutazione compiuta dalla Corte di merito. Il quinto motivo, sull’omessa pronuncia in ordine alla prescrizione, non lamentava la nullità della sentenza né una violazione di norme, ma configurava un vizio di omessa pronuncia non riconducibile all’omesso esame di un fatto decisivo. Il sesto motivo, relativo alla soccombenza e alla mancata compensazione delle spese, è stato ritenuto infondato, considerata la corretta applicazione della regola generale.
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Nota della Redazione
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