Decadenza da incentivi fotovoltaici: serve l’autotutela e non il potere vincolato (Cons. Stato n. 5706 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il GSE dichiara la decadenza da incentivi già riconosciuti, fondandosi sulla rivalutazione di presupposti che erano conoscibili e implicitamente valutati al momento dell’ammissione al beneficio, non è espressione del potere vincolato di accertamento di cui all’art. 42 d.lgs. n. 28/2011, ma costituisce annullamento d’ufficio. La decadenza opera nelle sole ipotesi di dichiarazioni o documenti non veri, di inadempimento delle condizioni cui il beneficio è subordinato e di sopravvenuta carenza dei requisiti. Quando l’amministrazione abbia positivamente e consapevolmente esaminato i presupposti, ingenerando nel privato un ragionevole affidamento, il riesame successivo ricade nell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e soggiace al termine ragionevole, non superiore a diciotto mesi, e all’onere di motivare l’interesse pubblico concreto e attuale al ritiro.
Il Fatto
Una società operante nel settore lapideo aveva chiesto al Gestore dei Servizi Energetici l’ammissione ai benefici di cui alla legge n. 129/2010 per un impianto fotovoltaico installato in sostituzione di coperture in amianto. Il GSE aveva riconosciuto la tariffa incentivante con provvedimento del luglio 2011, comprensiva della maggiorazione per la sostituzione delle coperture in eternit.
Nel 2015 il Gestore avviava un procedimento di verifica e, nel 2018, dichiarava l’impossibilità di fruizione dei benefici per la mancata comunicazione di fine lavori al Comune entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. Proponeva quindi appello, deducendo la natura di autotutela dell’atto e la violazione dell’art. 21-nonies.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, esamina l’ultimo motivo di appello, relativo alla qualificazione del potere esercitato dal Gestore. La censura è fondata. Il provvedimento non è stato adottato all’esito di un controllo da cui emergesse un fatto nuovo o una condotta antigiuridica del beneficiario, ma sulla base di una diversa valutazione della medesima situazione già rappresentata nel 2011.
La decisione richiama l’Adunanza plenaria n. 18/2020, secondo cui il discrimine tra decadenza e autotutela risiede nella tipologia del vizio e nell’affidamento del privato. La decadenza presuppone dichiarazioni o documenti non veri, l’inadempimento di prescrizioni essenziali o il venir meno dei requisiti di idoneità. Esorbita invece dal suo ambito, per ricadere nell’autotutela, la fattispecie in cui l’amministrazione abbia ritenuto sussistenti, esplicitamente o implicitamente, i presupposti dell’incentivo e poi riesamini la situazione pervenendo a conclusione opposta, come già affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 7461/2024.
Nel caso concreto, il Gestore era in grado di rendersi conto, dal semplice esame dell’istanza, che la società non aveva presentato la dichiarazione di fine lavori al Comune. L’ammissione al beneficio appare quindi frutto non di una svista, ma di un consapevole e positivo esame della fattispecie. La circostanza che l’impresa avesse comunque trasmesso la comunicazione di fine lavori al Gestore di rete territorialmente competente entro il termine prescritto rendeva la carenza meramente formale, con il conseguente affidamento circa la stabilità del riconoscimento.
Qualificato l’atto come vero e proprio annullamento d’ufficio, il Collegio rileva il superamento sia del termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, sia del termine ragionevole previsto dall’originaria versione dell’art. 21-nonies, essendo l’atto intervenuto dopo quasi sette anni dall’ammissione. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado è accolto, con integrale compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.