Vicinitas non basta: serve il pregiudizio concreto per impugnare il titolo edilizio (TAR Campania n. 4073 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di impugnazione dei titoli edilizi, la sola vicinitas non è sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse al ricorso. Il giudice amministrativo deve accertare, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione, verificando in concreto quale pregiudizio la realizzazione dell’intervento assentito produca sul fondo del ricorrente. Il ricorrente ha l’onere di allegare e provare un pregiudizio concreto, immediato e attuale alla propria posizione sostanziale. In assenza di tale specificazione, il ricorso è inammissibile per difetto di una posizione differenziata rispetto a quella di quisque de populo.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’abitazione, deduce che dall’8 aprile 2025 erano iniziati imponenti lavori edili sul terreno confinante, intestato catastalmente alla controinteressata. Il permesso di costruire era stato rilasciato dal Comune di Caserta il 6 agosto 2024 per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione nell’ambito di una lottizzazione convenzionata risalente al 1996, con successiva SCIA in variante e dichiarazione di inizio lavori.

Il ricorrente ha chiesto al Comune la verificazione ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001 e l’accesso agli atti, senza ottenere riscontro. Ha quindi impugnato il titolo edilizio, deducendo la scadenza della lottizzazione, la non assentibilità dei benefici del Piano Casa di cui alla legge regionale Campania n. 19/2009 e l’assenza del trasferimento di cubatura. La controinteressata ha eccepito tardività e inammissibilità; il Ministero della Cultura si è costituito formalmente. Con ordinanza n. 1575/2025 il Tribunale ha sospeso gli atti limitatamente ai benefici del Piano Casa; con sentenza breve del 4 dicembre 2025 ha accolto l’istanza di accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha affrontato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, ritenendola fondata e assorbente rispetto agli ulteriori motivi. Il punto di partenza è la distinzione tra legittimazione e interesse al ricorso quali autonome condizioni dell’azione, entrambe soggette ad accertamento anche officioso.

Il Tribunale richiama l’Adunanza plenaria n. 22 del 9 dicembre 2021, secondo cui il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, non vale da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse, inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Viene poi citata Cons. Stato, Sez. IV, n. 6487 del 22 luglio 2025, che impone di specificare in quale misura e con quali modalità il provvedimento incida sulla posizione sostanziale dedotta, determinandone una lesione concreta, immediata e attuale.

Il percorso argomentativo è completato dal richiamo a TAR Veneto, Sez. I, n. 15 del 16 gennaio 2013: il vaglio sulla vicinitas è strumentale a evitare che dietro l’azione giurisdizionale si celi un’attività emulativa. Il requisito rappresenta il primo criterio per qualificare una posizione differenziata, ma non è sufficiente se non si dimostra il pregiudizio che il titolo e la sua esecuzione arrecano all’area vicina, anche in termini astratti o possibilistici.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che il ricorrente non ha evidenziato alcun elemento a sostegno della propria legittimazione e non ha prospettato alcun pregiudizio, neppure potenziale, derivante dall’intervento autorizzato. Non è stato dimostrato il reale impatto del manufatto sull’ambito di sua proprietà. Difettando la posizione differenziata, il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controinteressata; sono compensate con il Ministero della Cultura, costituitosi solo formalmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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