Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e infondatezza nel merito del divieto di accesso dei cani al parco pubblico (TAR Marche n. 1024 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato determina la carenza di interesse al ricorso e la conseguente improcedibilità del giudizio. L’accertamento della c.d. soccombenza virtuale non è condizione per la declaratoria di improcedibilità, ma può essere richiesto al Collegio, il quale è tenuto a verificarne la fondatezza. È infondata la censura di eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità avverso un’ordinanza contingibile e urgente che inibisca temporaneamente l’accesso dei cani a un parco pubblico, in attesa della realizzazione di un’area di sgabamento, se tale scelta è supportata da adeguata istruttoria in ordine alle esigenze igienico-sanitarie e di sicurezza e se sussistono altre aree pubbliche di libero accesso. La previsione di un divieto di accesso per i cani in un parco pubblico non incide sulla libertà personale (art. 13 Cost.) né sulla libertà di circolazione (art. 16 Cost.), configurandosi quale prescrizione precauzionale a tutela della salute e della sicurezza, che può essere limitata da norme di legge per motivi di sanità e sicurezza ai sensi dell’art. 32 Cost. L’ordinanza che vieta l’accesso ai cani deve essere interpretata in modo costituzionalmente e legalmente orientato, non potendo ritenersi applicabile ai cani guida per i non vedenti, in ragione del disposto della legge n. 37/1974.
Il Fatto
Un gruppo di cittadini ricorrenti impugnava l’ordinanza del Comune di Pesaro che disponeva il divieto di ingresso dei cani nell’area del Parco pubblico “Molaroni”, in attesa della realizzazione di un’apposita area di sgambamento. Il ricorso era affidato a due motivi: il primo lamentava l’eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché il difetto di istruttoria e motivazione; il secondo deduceva la violazione degli articoli 13 e 16 della Costituzione. Nelle more del giudizio, il Comune aveva realizzato l’area di sgabamento e, con successiva ordinanza, aveva revocato il provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche, preliminarmente, ha rilevato che, essendo stato revocato il provvedimento impugnato, era sopravvenuta la carenza di interesse al ricorso. Ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del giudizio, non ritenendo di dover accogliere la richiesta di accertamento della c.d. soccombenza virtuale, in quanto ha verificato l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha escluso la irragionevolezza e la sproporzione della scelta comunale. L’art. 30 del Regolamento sulla tutela degli animali approvato dal Consiglio comunale consentiva l’istituzione del divieto, e la decisione temporanea di inibire l’accesso ai cani era giustificata dalla disponibilità di altre aree pubbliche di libero accesso nelle vicinanze, dalla vocazione del parco al gioco dei bambini e dalle segnalazioni della cittadinanza circa problematiche igieniche e di sicurezza.
Il TAR ha inoltre precisato che l’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza non assicura automaticamente condizioni igieniche e di sicurezza adeguate, richiedendo un dispendio di risorse maggiori rispetto a quello derivante da un divieto mirato e proporzionato a singole aree. Il secondo motivo è stato disatteso per la mancata allegazione della qualità di cani guida in capo ai ricorrenti, e, nel merito, per l’interpretazione dell’ordinanza in senso conforme alla legge n. 37/1974, che non consente di ritenere il divieto applicabile ai cani guida dei non vedenti.
Il Collegio ha infine escluso la violazione degli articoli 13 e 16 della Costituzione, in quanto il divieto non incide sulla libertà personale, ma su una mera modalità di fruizione di un bene pubblico, e si configura come prescrizione precauzionale a presidio dell’igiene e della sicurezza, prevalendo l’interesse alla tutela della salute e dell’incolumità delle persone.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.