Decadenza INPS dalla sanzione per ritenute previdenziali depenalizzate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8075 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro cui, art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo decreto, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria. In caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, tale termine decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l’accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell’INPS alcuna attività istruttoria. L’inerzia dell’autorità giudiziaria non può ridondare a danno dell’incolpato. La regola trova fondamento nel principio di legalità degli artt. 23, 24 e 97 Cost.

Il Fatto

L’INPS aveva irrogato plurime ordinanze-ingiunzione per il mancato versamento di ritenute previdenziali in vari periodi compresi tra il dicembre 2013 e l’agosto 2015. I destinatari proponevano opposizione. Il giudice di primo grado rigettava; la Corte d’appello di Torino, in riforma, accoglieva l’opposizione, richiamando propri precedenti in fattispecie analoghe e ritenendo maturata la decadenza dalla potestà sanzionatoria per decorso del termine di cui all’art. 14, comma 2, legge n. 689/1981.

La Corte territoriale aveva assunto come dies a quo del termine di novanta giorni la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, che all’art. 3, comma 6, aveva parzialmente depenalizzato l’illecito. Nella specie, infatti, nessun provvedimento di trasmissione degli atti era stato adottato dall’autorità giudiziaria in favore dell’ente previdenziale, sicché non trovava applicazione il diverso dies a quo previsto dall’art. 9, d.lgs. n. 8/2016. Avverso tali statuizioni l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sosteneva che la vicenda dovesse essere disciplinata esclusivamente dagli artt. 8, comma 1, e 9, d.lgs. n. 8/2016, i quali, nel prevedere la depenalizzazione dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali, avevano sancito la retroattività della sostituzione della sanzione amministrativa a quella penale e la restituzione degli atti all’autorità amministrativa, senza però comminare alcuna decadenza per il caso di mancata notifica nel termine di novanta giorni. Il motivo è stato giudicato infondato.

La Corte ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 6, d.lgs. n. 8/2016 richiama, in via generale, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981. Tra le sanzioni amministrative previste dal decreto rientrano anche quelle che, a norma dell’art. 8, si applicano alle violazioni anteriori. L’art. 9 impone all’autorità amministrativa di notificare gli estremi della violazione entro novanta giorni dalla ricezione degli atti, cioè entro il medesimo termine dell’art. 14, comma 2, legge n. 689/1981, costantemente interpretato come termine di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria.

La soluzione è stata ritenuta costituzionalmente necessitata. Nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, legge n. 689/1981, il Giudice delle leggi ha precisato che il principio di legalità modella anche la scansione cronologica dell’esercizio del potere sanzionatorio, perché la previsione di un limite temporale per l’irrogazione della sanzione è presupposto essenziale di certezza giuridica e di tutela del diritto di difesa. È il principio di legalità degli artt. 23, 24 e 97 Cost. a imporre di leggere il termine dell’art. 9, comma 4, come termine di decadenza: la sola prescrizione del diritto a riscuotere le somme sarebbe inidonea a garantire la certezza della posizione dell’incolpato.

Quanto all’onere probatorio, l’osservanza dei termini previsti a pena di decadenza incombe su chi intende esercitare il diritto. Nel caso concreto nessuna trasmissione degli atti era stata effettuata dall’autorità giudiziaria, sicché non era possibile riferirsi né al dies a quo dell’art. 9, comma 4, né a quello dell’art. 14, comma 2, poiché all’epoca dell’accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato. La Corte ha escluso che l’inerzia dell’autorità giudiziaria possa ridondare a danno dell’incolpato, perché tale esito contrasterebbe con le esigenze di certezza del diritto e di buon andamento dell’amministrazione.

Il Collegio ha richiamato il criterio delle Sezioni Unite n. 15352 del 2015: il termine di decadenza non ha effetto retroattivo, ma il necessario bilanciamento è assicurato dalla regola dell’art. 252 att. c.c., per cui il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Correttamente, dunque, i giudici territoriali hanno collocato la decorrenza del termine al momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, quando l’INPS avrebbe potuto motu proprio avviare il procedimento, tanto più che l’accertamento delle violazioni era scaturito da una mera verifica dei propri archivi, senza attività istruttoria. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese e dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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