Giudizio di rinvio a struttura chiusa e sindacato sulla sanzione espulsiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8074 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, a struttura chiusa, è preclusa la proposizione di domande ed eccezioni nuove nonché l’acquisizione di nuove prove, dovendo il giudice di merito limitarsi a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice del rinvio può fondarsi esclusivamente sulla deduzione dell’infedele esecuzione dei compiti affidati con la pronuncia di annullamento, non potendo costituire oggetto di discussione le questioni già decise, esplicitamente o implicitamente, dalla pronuncia rescindente. L’attività di integrazione del precetto dell’art. 2119 cod. civ. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo se la contestazione contenga una specifica denuncia di non coerenza del giudizio rispetto agli standard conformi ai valori dell’ordinamento. Il giudice del rinvio, investito anche del regolamento delle spese, deve applicare il criterio della soccombenza all’esito finale della lite.

Il Fatto

Un lavoratore era stato licenziato per motivi disciplinari. Il licenziamento era stato impugnato e i primi due gradi di merito avevano accolto la tesi del lavoratore, riconoscendo la natura giustificata dell’assenza conseguente alla fruizione di un congedo straordinario per l’assistenza a un familiare disabile, in ragione di una prassi tollerante del datore di lavoro. La società aveva proposto ricorso per cassazione; la Corte aveva annullato la sentenza con rinvio, ritenendo erronea la sussunzione della condotta nell’ambito della disciplina di favore, dovendosi ricondurre la fattispecie alla previsione contrattuale dell’assenza ingiustificata.

Pronunciando in sede di rinvio, la Corte d’appello ha respinto la domanda del lavoratore, dichiarando legittimo il licenziamento. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

I primi sette motivi sono stati trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La Corte muove dalla ricostruzione consolidata della natura del giudizio di rinvio, che non costituisce la prosecuzione del giudizio di merito ma la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del processo di cassazione, secondo i principi espressi tra le altre da Cass. n. 12911 del 2014, Cass. S.U. n. 17332 del 2021 e Cass. n. 27736 del 2022. In tale sede il giudice del rinvio deve individuare l’oggetto del giudizio dalla ricostruzione delle censure accolte e svolgere solo le attività necessarie a conformarsi al principio di diritto.

Ne deriva che il ricorso avverso la sentenza del giudice del rinvio è ammissibile solo per dedurre l’infedele esecuzione dei compiti affidati con la pronuncia di annullamento, restando estranee le questioni già coperte dal giudicato, in linea con Cass. S.U. n. 28544 del 2008. La Corte ha verificato che la pronuncia rescindente aveva già escluso la rilevanza della prassi tollerante del datore di lavoro, non potendo l’art. 33, comma 7-bis, della legge n. 104 del 1992 giustificare l’assenza in difetto dei presupposti.

Quanto alla congruità della sanzione espulsiva, la Corte ha ribadito che l’integrazione del precetto dell’art. 2119 cod. civ. è sindacabile solo a fronte di specifica denuncia di non coerenza rispetto agli standard sociali, censura non sviluppata perché il ricorrente si è limitato a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità, secondo Cass. n. 13534 del 2019. La Corte ha poi precisato, in relazione all’art. 18, commi 4 e 5, della legge n. 300 del 1970, che, accertata la giustificazione della sanzione, non vi era necessità di indagare sul regime di tutela applicabile.

Le censure sulla tempestività e specificità della contestazione disciplinare e sull’affissione del codice disciplinare sono state giudicate nuove e inammissibili, non risultando devolute al giudice del gravame. Infine, il ricorso è stato rigettato quanto alle spese: in virtù del principio espansivo dell’art. 336 cod. proc. civ., il giudice del rinvio deve applicare il criterio della soccombenza all’esito finale della lite e non ai singoli gradi, secondo Cass. S.U. n. 32906 del 2022. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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