Rivalutazione amianto non supera il tetto delle settimane (Cass. civ. n. 31559/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto non consente la riliquidazione della pensione su una contribuzione superiore al limite legale di 2080 settimane. La maggiorazione contributiva non comporta l’applicazione di meccanismi di neutralizzazione; opera solo in aumento, nei limiti necessari a colmare le scoperture fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile, senza possibilità di aggiungere l’ulteriore incremento oltre tale tetto o di procedere al ricalcolo con esclusione della contribuzione meno favorevole.
Il Fatto
L’assicurato ha citato l’INPS dinanzi al Tribunale di Alessandria deducendo l’erronea ricostituzione della posizione contributiva per mancata applicazione della neutralizzazione dei periodi di minore retribuzione negli ultimi cinque anni di lavoro non necessari al conseguimento dell’anzianità contributiva prescritta. Ha chiesto l’esclusione dal computo della retribuzione pensionabile degli anni 2002, 2003 e 2004 (13 settimane), ricompresi nell’ultimo quinquennio, in quanto non determinanti per il perfezionamento dei requisiti.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo un’anzianità contributiva di 2432 settimane al 31 marzo 2004, di cui 1847 fino al 31 dicembre 1992 (comprensive di 297 settimane di rivalutazione per amianto) e 585 dal 1993 al 2003, e ha applicato la neutralizzazione. La Corte d’appello di Torino ha confermato nel merito, accogliendo solo parzialmente il gravame dell’INPS in relazione alla prescrizione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione contestando il superamento del limite di 2080 settimane e l’utilizzo della rivalutazione per neutralizzare periodi meno favorevoli.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che l’art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992 prevede la determinazione della pensione mediante somma della quota A (anzianità anteriori al 1993) e della quota B (anzianità dal 1993). La Corte territoriale ha accertato che il controricorrente aveva 1253 settimane contributive effettive al 31 dicembre 1992 e 585 dal 1993, per un totale di 1838 settimane. In forza della sentenza n. 406/2015 del Tribunale di Alessandria, ha ottenuto una rivalutazione di circa 791 settimane per esposizione all’amianto. L’INPS ha conteggiato solo 242 di tali settimane per integrare il tetto di 2080 settimane, mentre il controricorrente ha sommato tutte le 791 settimane, ottenendo 2629 settimane, delle quali solo le prime 2080 conteggiabili, collocando l’intero incremento sulla quota A.
La Corte ritiene fondato il ricorso dell’INPS. Richiamando il precedente di Cass. n. 528 del 2023, afferma che la maturazione del diritto alla rivalutazione per esposizione all’amianto non rende possibile la riliquidazione su una contribuzione superiore al limite di legge di quarant’anni di contribuzione massima utile. La maggiorazione contributiva, che non comporta l’applicazione di meccanismi di neutralizzazione, può operare, in coerenza con la funzione del beneficio, solo in aumento e non in sostituzione, totale o parziale, della contribuzione già accreditata, ossia nei limiti necessari a colmare le scoperture fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile.
La Corte sottolinea che una volta conseguite le 2080 settimane di anzianità massima, non è possibile aggiungere l’ulteriore incremento derivante da esposizione ad amianto o procedere al ricalcolo con esclusione della contribuzione meno favorevole. La pretesa del controricorrente di neutralizzare gli anni 2002, 2003 e 2004 e di concentrare tutti i periodi ricollegati all’esposizione nella quota A, riducendo al minimo la quota B, non è quindi accoglibile. L’INPS non contesta la rivalutazione in sé, ma nega che vi sia un giudicato che imponga di superare il limite massimo in ragione di essa.
Implicazioni Pratiche
- Verifica del tetto massimo: in sede di liquidazione o riliquidazione della pensione per esposizione all’amianto, l’avvocato deve accertare che la contribuzione complessiva, anche rivalutata, non superi le 2080 settimane; l’eventuale eccedenza non è utilizzabile né per incrementare l’importo né per sostituire periodi meno favorevoli.
- Esclusione della neutralizzazione: non è proponibile la domanda di neutralizzazione dei periodi di minore retribuzione nell’ultimo quinquennio basandosi sulla rivalutazione per amianto, poiché tale beneficio non consente lo stralcio di contribuzione già accreditata, ma solo l’integrazione fino al raggiungimento del limite massimo.
- Utilizzo del precedente: il difensore dell’assicurato deve valutare se la contribuzione effettiva (al netto della rivalutazione) sia già pari o superiore a 2080 settimane; in tal caso, la maggiorazione non produce alcun effetto utile e ogni pretesa di riliquidazione va assistita dalla citazione di Cass. n. 528/2023 e del principio qui ribadito, per contrastare eccezioni dell’INPS basate su interpretazioni difformi.
Nota della Redazione
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