Il litisconsorte pretermesso non può proporre appello, ma solo intervento od opposizione di terzo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22364 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio di primo grado non è legittimato a proporre autonomo appello avverso la sentenza resa inter alios, atteso che la legittimazione a impugnare appartiene soltanto alle parti tra le quali la sentenza è stata pronunciata. Il soggetto rimasto estraneo al giudizio, ancorché effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto in lite, può far valere le proprie ragioni esclusivamente mediante intervento volontario nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 344 c.p.c. ovvero mediante opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c., con la conseguenza che l’eventuale impugnazione proposta direttamente va dichiarata inammissibile, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, proposta dalla contribuente dinanzi al Tribunale di Brindisi, di un avviso di addebito notificato per il pagamento di contributi agricoli relativi alle annualità 2004 e 2005. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, annullando l’avviso per ritenuta infondatezza della pretesa. Avverso tale sentenza proponeva appello la società di cartolarizzazione dei crediti dell’Istituto previdenziale, la quale non era stata evocata in giudizio dalla ricorrente originaria, assumendo la qualità di litisconsorte necessario pretermesso in quanto cessionaria dei crediti contributivi oggetto della pretesa.
La Corte d’appello di Lecce accoglieva il gravame, ritenendo che l’originaria ricorrente avrebbe dovuto evocare in giudizio sia l’Istituto previdenziale sia la società cessionaria quale litisconsorte necessario e, pertanto, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. La contribuente ricorreva per cassazione, deducendo in particolare il difetto di legittimazione della società cessionaria a proporre appello, non avendo partecipato al giudizio di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso, rilevando che l’art. 366 c.p.c. non richiede il deposito della sentenza di primo grado ma soltanto della decisione impugnata, risultando comunque presenti nel fascicolo telematico gli atti menzionati dal controricorrente.
Nel merito, gli ermellini hanno affrontato il quesito centrale relativo alla legittimazione del litisconsorte necessario pretermesso a proporre autonomo giudizio di appello. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il litisconsorte pretermesso fin dal primo grado può proporre opposizione di terzo avverso la sentenza di appello, limitatamente alla deduzione della violazione del contraddittorio, giacché il pregiudizio subito consiste proprio nella mancata partecipazione a un giudizio che non poteva svolgersi senza il suo intervento e la lesione determina una nullità insanabile.
È stato altresì evidenziato che, nell’ipotesi in cui il litisconsorte pretermesso intervenga volontariamente in appello, accettando la causa nello stato in cui si trova, il giudice d’appello non può rilevare d’ufficio il difetto di contraddittorio né rimettere la causa al primo giudice, dovendo invece trattenerla e deciderla per esigenze di economia processuale.
Nel caso di specie, la società cessionaria non aveva proposto opposizione di terzo né era intervenuta volontariamente in un eventuale giudizio di appello promosso dall’Istituto, ma aveva autonomamente impugnato la sentenza resa tra altre parti. Tale iniziativa non risulta sorretta da legittimazione ad impugnare, che appartiene soltanto alle parti del giudizio e non anche a colui che ne è rimasto estraneo, il quale, ancorché titolare del rapporto sostanziale dedotto, è solo terzo rispetto alla pronuncia resa inter alios e può agire con l’intervento ex art. 344 c.p.c. o con l’opposizione ex art. 404 c.p.c.
Quanto al secondo motivo, concernente la carenza probatoria della titolarità dei crediti ceduti, la Corte l’ha ritenuto infondato perché la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale accertato in fatto che la cessione era avvenuta mediante l’operazione di cartolarizzazione di cui al DM MEF del 30/11/2005, atto normativo conoscibile dal giudice in virtù del principio iura novit curia. Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., atteso che il giudizio di appello non poteva essere proposto.
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Nota della Redazione
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