La decadenza dall’iscrizione a ruolo non estingue il credito contributivo dell’INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 607 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’iscrizione a ruolo prevista dall’art. 25 d.lgs. n. 46/1999 ha natura processuale e non sostanziale. Essa comporta soltanto l’impossibilità per l’ente previdenziale di avvalersi del titolo esecutivo, ma non determina la perdita del diritto di credito contributivo né della possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie. L’iscrizione a ruolo costituisce solo uno dei mezzi che la legge accorda all’INPS per il recupero dei crediti: resta ferma la facoltà dell’Istituto di agire in via alternativa in sede giudiziaria ordinaria, anche con il procedimento monitorio, per l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto dall’INPS per il pagamento di circa ventimila euro a titolo di contributi omessi e accessori, accertati in un verbale ispettivo del 2010. Il contribuente contestava le risultanze ispettive e deduceva di aver pagato le contribuzioni del periodo marzo-ottobre 2010, periodo cui si riferiva la pretesa.
Il Tribunale respingeva l’opposizione e la Corte d’appello confermava, rilevando fra l’altro che il ricorso per decreto ingiuntivo dell’ente previdenziale si pone in rapporto di alternatività rispetto alla riscossione coattiva mediante ruolo. Il contribuente ricorre in Cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 46/1999 e la decadenza dell’Istituto per mancata iscrizione a ruolo nel termine biennale.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Istituto, poiché tra gli atti allegati figura la procura speciale conferita per impugnare la sentenza di appello, munita di sottoscrizione autenticata dal difensore.
Nel merito, la Suprema Corte richiama il proprio orientamento consolidato, da ultimo ribadito in Cass. n. 26044 del 2018. L’iscrizione a ruolo rappresenta solo uno dei meccanismi che la legge accorda all’ente previdenziale per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità di agire nelle forme ordinarie. Un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza per l’iscrizione comporta soltanto l’impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo, ma non fa decadere l’Istituto dal diritto di chiedere l’accertamento giudiziale del credito.
L’art. 25 d.lgs. n. 46/1999 configura, quindi, una decadenza processuale e non sostanziale. Il dato testuale della norma — che fa riferimento alla decadenza dall’iscrizione a ruolo e non al diritto di credito — conferma tale lettura. La ratio dello strumento della riscossione coattiva è quella di fornire all’ente un mezzo più agile di realizzazione del credito, non di rendere più difficoltosa l’esazione imponendo brevi termini decadenziali.
La Corte esclude pertanto sia la decadenza dalla pretesa contributiva non iscritta a ruolo nei termini, sia la violazione dell’art. 17 d.lgs. n. 46/1999, poiché all’ente creditore non è impedito di agire in giudizio nelle forme ordinarie. Non sussistono preclusioni all’uso del procedimento monitorio: per i crediti da omesso versamento contributivo sono prove idonee, ai sensi dell’art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., sia l’attestazione del direttore della sede provinciale dell’ente, sia i verbali di accertamento degli ispettori (cfr. sent. n. 15208/2014).
La Corte richiama ulteriormente Cass. n. 11346/2021, n. 5963/2018, n. 19708/2017 e n. 16307/2019, nonché l’ord. n. 24134/2021, ribadendo l’infondatezza della generica eccezione di decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, non potendosi ipotizzare una tardiva notifica di cartella in mancanza di iscrizione a ruolo all’epoca del decreto ingiuntivo. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.