Notifica nulla sanata e raddoppio termini per denuncia penale (Cass. civ. Sez. V n. 600 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La falsità della relata di notifica, accertata in sede civile, non rende inesistente la notificazione dell’avviso di accertamento compiuta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., ma ne determina la nullità, sanata per raggiungimento dello scopo se il destinatario propone tempestiva impugnazione. Quanto ai termini, il raddoppio previsto dall’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 57, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972, nella versione applicabile ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti che comportano l’obbligo di denuncia ex art. 331 cod. proc. pen., a prescindere dall’effettiva presentazione della denuncia e dall’esito del processo penale. Il giudice tributario, ove richiesto, verifica con prognosi postuma la sussistenza dei presupposti dell’obbligo, accertando che l’Amministrazione non abbia agito in modo pretestuoso o strumentale.

Il Fatto

Il contribuente, già titolare di impresa individuale nel settore delle costruzioni, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione redditi derivanti da due atti posti in essere dopo la cessazione dell’attività: la cessione di porzioni di fabbricato in corso di costruzione e la concessione in comodato di un opificio. L’Ufficio qualificava i trasferimenti come cessioni imponibili ai fini IVA e come ricavi di impresa ai fini IRPEF, notificando l’atto oltre i termini ordinari di decadenza, sul presupposto della sussistenza dell’obbligo di denuncia penale per omessa indicazione di elementi attivi superiori al 10% di quelli dichiarati.

Nel giudizio tributario il contribuente proponeva querela di falso avverso la relata di notifica, ottenendo dal Tribunale l’accertamento della falsità dell’attestazione di affissione. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo inesistente la notifica; la CTR ligure confermava, reputando la sanatoria priva di effetto retroattivo e i termini ormai decaduti. L’Ufficio ricorreva per cassazione; il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte supera l’eccezione di inammissibilità, rilevando che l’Ufficio aveva contestato entrambe le rationes decidendi: la decadenza dal potere impositivo e la qualificazione del vizio di notifica come nullità anziché inesistenza. Il motivo è quindi esaminato nel merito e accolto.

Sul primo profilo, i giudici di legittimità richiamano la distinzione già tracciata dalla giurisprudenza: l’inesistenza ricorre solo nei casi di mancanza materiale dell’atto o di un suo elemento essenziale costitutivo, tale da renderlo irriconoscibile come notificazione; la nullità opera in ogni altro caso di difformità dal modello legale. Nel caso di specie la falsità dell’affissione non travolge l’intera attività, eseguita comunque presso l’indirizzo di residenza del destinatario, e integra dunque una nullità, sanata dal raggiungimento dello scopo per effetto del tempestivo ricorso.

Sul secondo profilo, la Corte ricostruisce la disciplina ratione temporis: per effetto dell’art. 37, comma 24, d.l. n. 223/2006, conv. dalla legge n. 248/2006, i termini ordinari sono raddoppiati in presenza di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia per i reati del d.lgs. n. 74/2000. Il raddoppio non è escluso dalla prescrizione del reato, dall’archiviazione, dalla mancata instaurazione dell’azione penale o da una sentenza di proscioglimento, in ragione del doppio binario tra giudizio penale e tributario.

Il collegio esclude poi la rilevanza dello ius superveniens: le modifiche del d.lgs. n. 128/2015 non si applicano alle violazioni constatate in verbali conosciuti entro il 2 settembre 2015, mentre il regime transitorio della legge n. 208/2015 fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati. Poiché l’atto era stato notificato il 7 novembre 2011, il termine raddoppiato relativo all’anno 2005 scadeva il 31 dicembre 2014: l’avviso era dunque tempestivo, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR.

Accolto il ricorso principale, i motivi del ricorso incidentale restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio perché il giudice di merito riesamini la censura accolta, verificando anche l’applicabilità della normativa sopravvenuta in tema di efficacia di giudicato delle sentenze irrevocabili di assoluzione nel processo tributario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *