Decadenza quinquennale per la pensione privilegiata del militare (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 52 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di pensione privilegiata, diretta, indiretta o di riversibilità deve essere presentata agli istituti di previdenza nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 della legge n. 274/1991. Il termine è rispettato solo dalla richiesta del trattamento pensionistico, non dall’istanza volta al riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio o alla corresponsione dell’equo indennizzo, trattandosi di domande del tutto diverse. L’iniziativa diretta al riconoscimento della causa di servizio non neutralizza, assorbendolo, l’obbligo di richiedere il trattamento pensionistico entro il termine di decadenza. Decorso inutilmente il termine, il ricorso è inammissibile e l’esame delle altre eccezioni e del merito diviene superfluo.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza dal 18.10.1983 al 15 giugno 2018, ha convenuto in giudizio l’INPS e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per ottenere la concessione della pensione privilegiata e il pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi, rivalutazione e spese.
A sostegno della domanda ha dedotto di aver svolto negli anni incombenze particolarmente gravose, che gli avrebbero provocato due patologie, per cumulo ascrivibili alla categoria 7 della Tabella A. Il Comitato di verifica, con parere del 22.9.2021, aveva escluso la riconducibilità delle malattie a causa di servizio. Con istanza del 2 ottobre 2023 il ricorrente ha chiesto all’INPS il trattamento pensionistico privilegiato, senza ricevere risposta, e ha sollecitato la definizione della pratica con PEC del 5 agosto 2024. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, l’INPS l’inammissibilità per tardività della domanda e, in subordine, la prescrizione dei ratei; la Guardia di Finanza, intervenuta, ha eccepito il difetto di interesse ad agire.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda il termine per proporre la domanda di pensione privilegiata. Il comma 1 dell’art. 14 della legge n. 274/1991 stabilisce che la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di riversibilità deve essere presentata agli istituti di previdenza nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell’iscritto o del pensionato, salvo che si tratti di malattia insorta dopo la scadenza del termine.
Il giudice richiama la Corte cost. n. 43/2015 a conferma della natura perentoria del termine e ne verifica l’operatività nel caso concreto. Il ricorrente è cessato dal servizio il 15 giugno 2018, ma ha presentato l’istanza per il riconoscimento della pensione privilegiata solo il 2 ottobre 2023, quando il termine quinquennale era ormai decorso.
Il Collegio esclude che la domanda possa ritenersi compresa nella diversa istanza volta a ottenere il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio o la corresponsione dell’equo indennizzo, trattandosi di richieste del tutto diverse, come affermato dalla Sez. Giur. Sicilia n. 382/2024. Nella medesima direzione la giurisprudenza contabile ha chiarito che l’assunzione di iniziative per il riconoscimento della causa di servizio non neutralizza, assorbendolo, l’obbligo di richiedere il trattamento pensionistico su quella infermità patita in ragione del servizio svolto, secondo il principio espresso da Sez. II Centr. n. 287/2000.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, con assorbimento delle altre eccezioni pregiudiziali e del merito. Le spese di lite sono interamente compensate, in ragione della complessità della normativa in materia. Il giudice dispone inoltre, ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, l’oscuramento delle generalità del ricorrente e la non pubblicazione dei dati relativi al suo stato di salute, anche in caso di inserimento della sentenza nelle banche dati della Corte dei conti o di diffusione via web.
Nota della Redazione
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