Illegittimo il cumulo di incarichi aggiuntivi in temporanea attribuzione per i dirigenti prefettizi (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 211 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In base all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, come novellato dall’art. 1, comma 8, del d.l. n. 208/2024, ai funzionari della carriera prefettizia può essere attribuito un solo incarico ulteriore o diverso, in regime di temporanea attribuzione, per un periodo massimo di un anno, prorogabile per egual periodo entro il biennio. Il dato testuale della norma, che usa il singolare “un incarico”, esclude la legittimità del cumulo di plurimi incarichi aggiuntivi al medesimo dirigente. Il riferimento al plurale “provvedimenti” consente soltanto che lo stesso unico incarico sia attribuito o prorogato attraverso atti successivi, purché relativi al medesimo posto di funzione. Il nulla osta ministeriale è inidoneo a sanare la violazione di legge e la carenza di organico non può giustificare un provvedimento contra legem.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha scrutinato il decreto con cui il Prefetto di Varese ha conferito a un Viceprefetto aggiunto, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, l’ulteriore incarico di dirigente in posizione di staff dell’Area I, in regime di temporanea attribuzione, per la durata di un anno. Il medesimo funzionario era già destinatario, dal luglio 2025, di un altro incarico dirigenziale attribuito con la stessa modalità.
Il Magistrato istruttore ha rilevato la duplicità degli incarichi in temporanea attribuzione, ritenuta in contrasto con la novella normativa del 2024, e ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione. La Prefettura ha opposto un’interpretazione sistematica della disciplina, sostenendo che l’uso dell’articolo indeterminativo “un” non introdurrebbe un limite numerico rigido e che la prassi del cumulo sarebbe stata riconosciuta dai dossier parlamentari e dalle circolari ministeriali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente inquadrato il nuovo istituto della temporanea attribuzione, introdotto per disciplinare e limitare il ricorso delle Prefetture alla reggenza, divenuta ordinario strumento di copertura dei posti vacanti. La novella ha imposto requisiti precisi: finalizzazione alla continuità delle attività istituzionali, vacanza del posto di funzione, carattere temporaneo e unicità dell’incarico aggiuntivo.
Quanto all’unicità, la norma è stata ritenuta “sufficientemente chiara” nel disporre che possa essere attribuito “un” solo incarico ulteriore o diverso. Il Collegio ha richiamato il canone ermeneutico in claris non fit interpretatio di cui all’art. 12 Preleggi, osservando che la volontà legislativa emerge dalla contrapposizione tra il plurale “provvedimenti” e il singolare “un incarico ulteriore o diverso”. Se il legislatore avesse voluto ammettere il cumulo, avrebbe potuto fare riferimento a “provvedimenti di temporanea attribuzione di incarichi ulteriori o diversi”.
Il ricorso al plurale “provvedimenti” si giustifica invece con la facoltà di attribuire l’incarico attraverso atti successivi o proroghe nel tempo, purché relativi al medesimo posto di funzione e nel limite massimo del biennio. Il Collegio ha così ricondotto l’istituto al processo di contenimento delle reggenze, già ripetutamente sollecitato dalla giurisprudenza contabile.
La Corte ha poi giudicato fuorviante la lettura dei dossier parlamentari proposta dall’Amministrazione e non pertinente il richiamo alla circolare ministeriale n. 64400 dell’8 agosto 2024, anteriore alla riforma e superata dalla successiva circolare n. 9366 del 4 febbraio 2025, che ha qualificato la norma come disciplina “univoca” del conferimento temporaneo di un incarico dirigenziale vacante.
Quanto al nulla osta ministeriale rilasciato in relazione al provvedimento scrutinato, il Collegio ne ha escluso ogni efficacia legittimante, poiché inidoneo a sanare una violazione di legge. La carenza di organico di una Prefettura, inoltre, non può giustificare una pronuncia di soprassessione: grava sull’Amministrazione centrale l’onere di pianificare il reclutamento o di rideterminare i posti di funzione ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 139/2000. Il Collegio ha pertanto ricusato il visto e la registrazione del decreto.
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Nota della Redazione
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