Decadenza pensionistica decorre dalla liquidazione parziale dell’INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4734 del 23.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando il titolare di pensione contesti la sola decorrenza del trattamento liquidato dall’INPS, non opera la decadenza prevista nel testo originario dell’art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, non applicabile alle prestazioni riconosciute in misura parziale. Trova applicazione la decadenza introdotta dall’art. 38, comma 1, lett. d), d.l. 6 luglio 2011 n. 98, che, per le azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte, fissa un dies a quo unico e diverso rispetto alla trilogia di casi del comma 2. In tali ipotesi il termine triennale decorre dalla data del provvedimento dell’INPS con cui viene liquidata la pensione, e non dalla data di maturazione dei singoli ratei.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla retrodatazione del trattamento di pensione, dal primo marzo 2014 al primo marzo 2012, oltre al pagamento dei ratei non corrisposti. Il Tribunale di Como aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione.
La Corte territoriale aveva ritenuto maturata la decadenza dal diritto e dall’azione, facendo decorrere il termine triennale dalla data di insorgenza del diritto ai singoli ratei. Avverso questa sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e dell’art. 6 d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito in legge 1° giugno 1991 n. 166. Il ricorrente contesta che la Corte d’appello abbia fatto decorrere la decadenza da un momento anteriore alla proposizione della domanda amministrativa, quando prima di tale domanda non poteva neppure sussistere il diritto a pensione. La Suprema Corte ritiene il ricorso fondato.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’azione diretta a contestare la decorrenza della pensione attiene alla riliquidazione di un trattamento pensionistico riconosciuto (Cass. sez. lav. n. 16549 del 2016; Cass. n. 13016 del 2017). Da tale principio deriva che, quando si contesta la decorrenza, non viene in rilievo la decadenza del testo originario dell’articolo 47, che, in conformità a Cass. Sez. Un. n. 12718 e n. 12720 del 2009, non era applicabile alle prestazioni riconosciute in misura parziale.
Si applica invece la decadenza introdotta ex novo dall’art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98 del 2011, secondo cui le decadenze previste si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, con termine decorrente dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. Nel caso di specie la norma è applicabile, poiché la vicenda si è interamente svolta nella sua vigenza, essendo la domanda di pensione dell’anno 2017.
Nell’interpretare la disposizione, la Corte osserva che la decadenza dall’azione giudiziaria per ottenere l’esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte è stata costruita dal legislatore con riferimento a un unico termine iniziale, prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, che non è necessaria. Il comma 6 individua così un dies a quo diverso rispetto alla trilogia di casi del comma 2. Pertanto, in caso di riconoscimento parziale per decorrenza posticipata, ai fini del computo della decadenza triennale deve aversi riguardo alla data del provvedimento dell’INPS con cui viene liquidata la pensione. Erroneamente il giudice d’appello ha calcolato il dies a quo dalla maturazione dei singoli ratei. La sentenza è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Nota della Redazione
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