Il principio del pro rata non opera per la pensione anticipata introdotta ex novo dal Regolamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7730 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del pro rata non può essere invocato quando il diritto a pensione sia sorto in forza di una nuova previsione attributiva del diritto stesso, introdotta ex novo dai regolamenti delle Casse professionali. In tal caso non si tratta di parametrare il calcolo della pensione secondo due regimi temporalmente distinti, ma di attrarre la disciplina giuridica del trattamento pensionistico all’unico regime che ha previsto e disciplinato il diritto a pensione. Il principio del pro rata, inoltre, non può essere utilmente richiamato per una prestazione autonoma come l’integrazione al minimo, che non costituisce una maggiorazione stabile e permanente della pensione cui accede.
Il Fatto
Un architetto iscritto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) optava per il pensionamento anticipato di vecchiaia al compimento del sessantatreesimo anno di età, ai sensi dell’art. 20 del Nuovo Regolamento Generale di Previdenza del 2012. La Cassa negava l’integrazione dell’importo della pensione fino al minimo, in applicazione dell’art. 28, comma 5, del medesimo Regolamento, che esclude tale adeguamento per chi consegua la pensione anticipata.
Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’appello di Roma accoglievano la domanda del professionista, ritenendo illegittima la previsione regolamentare per contrasto con il principio del pro rata sancito dall’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995. INARCASSA ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, riuniti i tre motivi di ricorso in quanto indissolubilmente connessi, rigetta preliminarmente le eccezioni di inammissibilità e di giudicato interno sollevate dal controricorrente, ritenendo che le censure contestino in radice la stessa pertinenza del principio del pro rata al percorso argomentativo della decisione impugnata.
Nel merito, richiamando il proprio precedente del 24 dicembre 2024, n. 34273, la Corte chiarisce che il principio del pro rata non costituisce un principio destinato ad incidere sempre e comunque su qualsiasi evoluzione dei sistemi pensionistici. Esso non può essere esteso al profilo attinente alla maturazione del diritto a pensione, né può essere richiamato per i trattamenti pensionistici introdotti ex novo dai regolamenti delle Casse professionali.
Nel caso di specie, il Regolamento del 2012 ha istituito per la prima volta la possibilità di optare per il pensionamento anticipato a 63 anni di età, controbilanciando tale vantaggio con l’assenza di un minimo pensionabile. Come ribadito dalla successiva pronuncia n. 1269 del 2026, il diritto alla pensione unificata anticipata è sorto solo con il Regolamento del 2012, sicché la relativa disciplina si applica nella sua interezza e impedisce di configurare un legittimo e consolidato affidamento del professionista.
La Corte esclude ulteriormente che il principio del pro rata possa essere invocato per l’integrazione al minimo, trattandosi di prestazione ulteriore e autonoma rispetto alla pensione cui accede, non rappresentando una maggiorazione stabile e permanente. Le anzianità contributive pregresse risultano comunque salvaguardate, essendo state valorizzate secondo le regole previgenti.
La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche l’esame dei profili assorbiti e la regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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