Inammissibile in Cassazione la diversa lettura del verbale di conciliazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19302 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contenuto di un verbale di conciliazione postula un’indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità ove rispettoso dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretto da motivazione immune da vizi. La censura di violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura dell’atto, quando siano possibili più interpretazioni plausibili. Il giudizio di cassazione non è strutturato come terzo grado di merito e non è consentito un riesame delle prove. Le censure che investono l’inquadramento del lavoratore sono inammissibili quando il procedimento trifasico risulti svolto e adeguatamente motivato.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio l’ex datore di lavoro per ottenere differenze retributive a vario titolo e l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento. Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato illegittimo il recesso e condannato la società al pagamento di una somma complessiva di oltre sessantaseimila euro, oltre all’indennità sostitutiva della reintegrazione, accertando il diritto all’inquadramento nel terzo livello del CCNL applicato al rapporto.
La Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello della società, aveva confermato l’illegittimità del recesso ma ridotto drasticamente la condanna, sul presupposto di un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti che la Corte aveva giudicato chiaro e analitico. La Corte territoriale aveva inoltre rigettato la domanda di inquadramento superiore e quella relativa al lavoro straordinario. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi, con i quali il ricorrente deduceva l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 1965 e 2113 c.c., contestando la validità e l’efficacia del verbale di conciliazione per assenza di reciproche concessioni e per mancata effettiva assistenza sindacale. La Corte rileva che l’omesso esame non sussiste, avendo il giudice di merito valutato espressamente che la transazione era valida e stipulata in sede protetta.
Sul piano sistematico, l’ordinanza ribadisce che il giudizio di cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori non condivisi. Rientra nella fisiologia del doppio grado la possibilità che le prove siano diversamente valutate in appello, purché la diversa valutazione sia motivata; non è invece prevista una terza valutazione delle prove in sede di legittimità. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 34476/2019 e le successive Cass. n. 20814/2018, n. 15568/2020, n. 20553/2021, n. 2976/2025.
Quanto alla prospettata violazione di legge, il Collegio osserva che l’interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice del merito ed è incensurabile ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi. La censura di violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi in una critica del risultato interpretativo, mediante la contrapposizione di una differente lettura: quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni plausibili, alla parte che ne aveva proposto una poi disattesa non è consentito censurare in legittimità la scelta dell’altra. L’interpretazione del contenuto di un verbale di conciliazione postula un’indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto, come affermato da Cass. n. 14270/2024, n. 33425/2022, n. 10981/2020.
Il quarto motivo, relativo all’inquadramento nel secondo livello del CCNL Industria metalmeccanica privata, è parimenti inammissibile. Il capo impugnato è conforme alla consolidata giurisprudenza secondo cui, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento, non può prescindersi da tre fasi successive: l’accertamento in fatto delle attività svolte, l’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo e il raffronto tra i due risultati. L’accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte costituisce giudizio di fatto insindacabile se sorretto da logica e adeguata motivazione, come affermato da Cass. n. 28284/2009 e dalle successive conformi Cass. n. 8589/2015, n. 18943/2016, n. 14413/2024. Nel caso di specie il procedimento trifasico è stato svolto e motivato, senza che sia richiesta una rigida e formalizzata sequenza delle azioni.
Il quinto motivo, concernente l’omesso esame dei titoli di studio in relazione alle deposizioni testimoniali, è inammissibile per difetto di autosufficienza: della questione non vi è traccia nella decisione impugnata e il ricorrente non ha indicato in quale atto delle fasi precedenti l’abbia sollevata. Il contratto collettivo di diritto comune integra un elemento del fatto costitutivo che la parte ha l’onere di allegare, con la conseguenza che l’allegazione di una sua violazione non tempestivamente dedotta è inammissibile perché introduce un nuovo elemento di fatto e una nuova causa petendi. Il ricorso è pertanto dichiarato nel suo complesso inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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