Decadenza triennale differenze pensione decorre dall’entrata in vigore d.l. 98/2011 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13441 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza introdotto dall’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), del d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011, si applica anche alle prestazioni pensionistiche già liquidate al momento della sua entrata in vigore, ma la decorrenza del termine è fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa, senza efficacia retroattiva. Ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina opera sulle situazioni soggettive già in essere, ma il termine decorre dal momento della sua entrata in vigore. La decadenza, in riferimento alla richiesta di ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente riconosciute, incide solo sulle differenze sui ratei maturati nel triennio anteriore alla domanda giudiziale, restando imprescrittibile il diritto al trattamento pensionistico in sé.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente di una società del settore elettrico e in pensione dal gennaio 2000, aveva chiesto all’Inps la riliquidazione dell’assegno in applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 526/1996, sostenendo che la percentuale dell’80% della base pensionabile dovesse essere calcolata anche sugli anni fino al 1999 su tutte le voci retributive pensionabili.

Il tribunale aveva rigettato la domanda per intervenuta decadenza. La Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame, aveva escluso la decadenza ritenendo che la nuova disciplina si applicasse solo alle prestazioni riconosciute dopo la sua entrata in vigore, e nel merito aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione, negando però la condanna dell’Inps per difetto di prova sugli importi. L’Inps ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il motivo dell’Istituto previdenziale è fondato nei termini indicati. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, alla fattispecie di ricalcolo del trattamento pensionistico già riconosciuto alla data di entrata in vigore dell’art. 38 citato, si applica il termine decadenziale previsto da tale disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima, come affermato da Cass. n. 123 del 2022, Cass. n. 17430 del 2021 e Cass. n. 28416 del 2020.

Il percorso argomentativo si fonda sui principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 15352 del 2015: si esclude che la nuova previsione di un termine di decadenza possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell’entrata in vigore della legge che lo istituisce. Ove una modifica normativa introduca un termine prima non previsto, la nuova disciplina si applica alle situazioni già in essere, ma la decorrenza è fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica.

Tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore e la tutela dell’interesse del privato a non vedersi addebitare un comportamento inerte non imputabile. La decadenza è evitata dalla proposizione dell’azione giudiziaria, unico atto che, secondo i principi generali, può impedirla.

Quanto all’art. 47 bis introdotto dal d.l. n. 98/2011, la Corte osserva che l’intento del legislatore è incidere unicamente sui ratei pregressi: il diritto al trattamento pensionistico è imprescrittibile, mentre il diritto ai singoli ratei è soggetto a prescrizione. L’applicazione della decadenza ai soli ratei oltre il triennio, e non all’intera pretesa, attua un giusto equilibrio, evitando una pensione decurtata per sempre in modo contra legem.

Il ricorso è dunque accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *