Definizione agevolata inapplicabile alle Casse previdenziali dei professionisti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10015 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata dei carichi introdotta dall’art. 6 d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, è istituto di stretta interpretazione e si riferisce ai soli enti previdenziali pubblici. Essa non è applicabile alle Casse previdenziali dei professionisti, qualificabili come persone giuridiche di diritto privato ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 509/1994. Ne consegue che non può essere estinto senza pagamento il debito per sanzioni e interessi vantato dalla Cassa per il ritardo contributivo dell’iscritto. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 11, comma 10-bis, d.l. n. 8/2017 non estende l’ambito soggettivo della definizione agevolata, ma chiarisce solo il trattamento delle sanzioni.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dalla domanda di pensione di vecchiaia proposta da un iscritto nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti. L’istante aveva versato il proprio debito contributivo, oggetto di cartelle esattoriali notificate dal concessionario.
La Corte d’appello di Bari, confermando la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto che il pagamento avesse estinto il debito ai sensi dell’art. 6, comma 12, d.l. n. 193/2016, applicabile anche alle Casse previdenziali dei professionisti, e che la pensione spettasse comunque, richiamando Cass. n. 15643/2018. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione, censurando la ritenuta applicabilità dell’istituto agli enti previdenziali privatizzati.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che il motivo censura in modo specifico entrambe le ragioni decisorie della sentenza impugnata. La ricorrente illustra le ragioni per cui non ritiene applicabile la definizione agevolata alle Casse professionali e indica il principio espresso da Cass. n. 10431/2017, in luogo del richiamato Cass. n. 15643/2018.
Nel merito, il motivo è fondato. La Corte muove dal carattere di norma di stretta interpretazione dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, dichiaratamente applicabile ai soli carichi riferiti agli anni dal 2000 al 2016. L’istituto fu introdotto per far fronte a un’evenienza congiunturale, ossia la soppressione del concessionario Gruppo Equitalia e il suo avvicendamento con Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Richiamando la Corte costituzionale, sent. n. 29/2018, il Collegio sottolinea che la definizione agevolata rispondeva alla necessità, per esigenze di finanza pubblica e per un corretto rapporto tra fisco e contribuente, di ottimizzare l’attività di riscossione e di garantire l’effettività del gettito. La finalità era evitare che l’ente subentrante si trovasse a gestire un pesante arretrato, condizionando l’avvio della riforma strutturale.
Da ciò deriva la conclusione che il comma 1 dell’art. 6 e la lettera e-bis) del comma 10, come interpretati autenticamente dal d.l. n. 8/2017, debbano riferirsi ai soli enti previdenziali pubblici e non alle Casse dei professionisti, qualificate come persone giuridiche di diritto privato. L’interpretazione autentica non amplia l’ambito soggettivo dell’istituto, ma coordina il trattamento delle sanzioni previdenziali con la regola generale.
La sentenza impugnata è quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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