Il giudizio di appello prosegue se l’amministrazione straordinaria sopravviene dopo la sentenza di primo grado (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11280 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’amministrazione straordinaria sopravviene alla sentenza di primo grado, anche solo parziale, di rigetto della domanda, il creditore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della decisione, deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti della procedura. In tal caso il giudizio di impugnazione prosegue dinanzi al giudice già adito, senza necessità di riassunzione, e la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti della procedura concorsuale.
Il Fatto
Alcuni ex dipendenti di società del gruppo Alitalia, transitati alle dipendenze di Alitalia Compagnia Aerea Italia, convenivano in giudizio Alitalia SAI, società succeduta alla precedente, per ottenere il pagamento di differenze retributive. I lavoratori lamentavano la mancata inclusione della voce “indennità di trasporto Venezia” nella base di calcolo della retribuzione parametro prevista dagli accordi sindacali del 2008 e del 2009, che garantiva un trattamento non inferiore al 93% di quello percepito presso la precedente datrice. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello accoglieva il gravame, dichiarando il diritto al computo della voce nella retribuzione parametro. Avverso tale sentenza Alitalia SAI in amministrazione straordinaria proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui la ricorrente eccepiva l’inammissibilità dell’appello per l’intervenuta sottoposizione della società ad amministrazione straordinaria, sostenendo l’operatività della vis attractiva del tribunale concorsuale. Il motivo è ritenuto infondato. La questione non verte sulla natura della domanda, ma sul fatto che la sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello erano intervenute quando la società era ancora in bonis: solo successivamente, con decreto ministeriale del 02/05/2017, era stato disposto il collocamento in amministrazione straordinaria. In tale evenienza il giudizio di impugnazione deve proseguire, per evitare che si formi il giudicato di rigetto che precluderebbe al creditore di far valere il proprio diritto in sede concorsuale.
La Corte richiama il principio per cui l’art. 96, co. 2, n. 3, legge fallimentare va interpretato estensivamente, ricomprendendo i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. In tal caso il creditore, per evitare gli effetti preclusivi, deve proporre impugnazione ordinaria nei confronti della curatela, e la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma spiega efficacia nei confronti della procedura. Il medesimo principio, già affermato in tema di ammissione al passivo con riserva, è applicabile all’amministrazione straordinaria e comporta il venir meno della vis attractiva del tribunale che ha dichiarato l’insolvenza. La Corte conferma tale orientamento richiamando i precedenti delle Sezioni Unite e della giurisprudenza successiva.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: il vizio di omessa pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. si configura solo con riferimento a domande attinenti al merito, non in relazione a eccezioni pregiudiziali di rito. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 434 c.p.c., il motivo difetta di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto la sentenza di primo grado e l’atto di appello.
Il terzo motivo, riguardante l’interpretazione degli accordi sindacali, è dichiarato inammissibile: il controllo di legittimità sugli atti di autonomia negoziale non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione, poiché l’accertamento della volontà negoziale è riservato al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici. Il quarto motivo è inammissibile perché introduce una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata. Il quinto motivo è inammissibile per mancata indicazione del fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame.
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Nota della Redazione
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