La parte parzialmente vittoriosa non può essere condannata alle spese della controparte (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7718 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di accoglimento parziale di una domanda articolata in più capi, la parte che risulti parzialmente vittoriosa per l’esito complessivo della lite non può essere condannata, neppure parzialmente, a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte. Il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., disporne la compensazione, totale o parziale, ma non può porre alcun obbligo di pagamento a carico della parte vittoriosa, neppure con riferimento ai capi di domanda rigettati o alle domande respinte.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce riformava parzialmente la sentenza di primo grado, respingendo l’opposizione proposta dal contribuente avverso un avviso di addebito emesso dall’Istituto previdenziale per il recupero di contributi agricoli, laddove accoglieva l’opposizione relativa ad altro avviso di addebito. Il giudice d’appello compensava le spese dei due gradi di giudizio per un terzo e condannava il contribuente al pagamento del restante importo. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui il contribuente deduceva la violazione delle norme in materia di agevolazioni contributive per le zone svantaggiate. La decisione impugnata si fondava su tre autonome rationes decidendi e il motivo, pur attaccando le prime due, non censurava specificamente la terza, con conseguente difetto d’interesse all’esame della fondatezza delle doglianze. I giudici di legittimità hanno altresì rilevato la genericità delle censure, non sufficientemente specifiche né ancorate a fatti decisivi.
Il secondo motivo, concernente la corretta base di calcolo della contribuzione, è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito che il richiamo all’orario ordinario di lavoro stabilito dal contratto collettivo per la determinazione del minimale contributivo costituisce un parametro legale indisponibile, che non tollera decrementi retributivi derivanti da riduzioni pattizie dell’orario di lavoro. Gli accordi di riallineamento invocati dal ricorrente sono stati, inoltre, considerati invalidi secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte ha osservato che la pretesa dell’Istituto, articolata in più capi, era stata solo in parte accolta: il contribuente era risultato vittorioso sulla domanda di maggior valore economico, sicché doveva qualificarsi parzialmente vittorioso, non parzialmente soccombente. Secondo i giudici di legittimità, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può compensare le spese ma non può condannare la parte parzialmente vittoriosa a rifondere, neppure parzialmente, le spese sostenute dalla controparte.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, per una nuova liquidazione delle spese dei pregressi gradi e per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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