Decadenza triennale e massimale quota B nelle pensioni ex Enpals (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19181 del 12.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricalcolo di prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, la decadenza triennale di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011, opera su tutte le differenze relative ai ratei maturati prima del triennio computato a ritroso dalla domanda giudiziale, ivi compresi quelli sorti anteriormente all’entrata in vigore della novella. Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992 dagli iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si computano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Tale massimale non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997, essendo la fissazione del tetto coessenziale alla disciplina.
Il Fatto
Il lavoratore dello spettacolo, già iscritto al Fondo pensioni gestito dall’Inps nella gestione ex Enpals, aveva chiesto al Tribunale di Roma la rideterminazione dei supplementi di pensione, contestando il criterio di calcolo della quota B e il numero di contributi giornalieri computati. Il Tribunale aveva accolto il ricorso.
La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello dell’Inps, aveva ritenuto applicabile anche alla fattispecie la decadenza triennale introdotta dalla novella dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, dichiarando l’estinzione del diritto ai ratei dal 6.7.2011 al 26.10.2014. Nel merito, aveva escluso la perdurante vigenza del massimale di lire 315.000 per la quota B. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione di giudicato interno sollevata dal controricorrente. Il motivo di ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d’appello sull’abrogazione del massimale pensionabile per la quota B: la perdurante vigenza del limite rappresenta quindi un tema ancora controverso che nessun giudicato interno può precludere. Il giudicato non si forma sulle singole affermazioni in diritto, ma sull’unità minima di decisione, ossia quella che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto.
Il primo motivo è fondato. La decadenza triennale di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica solo alle differenze sui ratei maturati prima del triennio dalla domanda giudiziale, riferendosi a tutti i ratei anteriori al triennio computato a ritroso dalla data di presentazione della domanda, compresi quelli sorti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, quindi anche i ratei dalla data del pensionamento. La decadenza cd. mobile colpisce, pertanto, l’intero arco temporale anteriore al triennio.
Il secondo motivo è parimenti fondato. La Corte richiama il principio secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Tale limite non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997.
La Corte dà continuità a tale orientamento, valorizzando le condizioni di maggior favore di cui usufruisce il pensionato rispetto alla generalità degli assicurati presso l’Inps. In accoglimento di entrambi i motivi, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, perché riesamini la controversia alla luce dei principi esposti.
Nota della Redazione
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