La richiesta di rigetto con affermazione positiva del credito interrompe la prescrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17943 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta del convenuto di mero rigetto dell’altrui domanda di accertamento negativo di un debito è idonea a interrompere la prescrizione del diritto vantato, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del credito e a chiederne l’accertamento giudiziale, con i conseguenziali effetti permanenti di cui all’art. 2945, comma 2, c.c.. Un’azione di accertamento negativo può contenere implicitamente quella di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio. La costituzione del creditore che, senza proporre domanda riconvenzionale, chieda il rigetto della domanda avversaria e affermi positivamente le proprie ragioni creditorie ha valenza di atto interruttivo della prescrizione, che perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Il Fatto
La società aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito notificato dall’INPS, conseguente ad accertamenti ispettivi per mancato versamento di contributi previdenziali relativi al periodo compreso tra settembre 2005 e settembre 2010. Il giudizio di opposizione era stato preceduto da altro procedimento promosso dalla società avverso il verbale ispettivo, conclusosi con il rigetto del ricorso e con l’accertamento dei crediti contributivi dell’INPS. La Corte d’appello, accogliendo il gravame principale dell’istituto e rigettando quello incidentale della società, respingeva l’opposizione, ritenendo che la prescrizione dei crediti contributivi fosse stata validamente interrotta dalla memoria di costituzione dell’INPS nel precedente giudizio. La società ricorre per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2943 c.c. e 99 c.p.c., sostenendo che la richiesta di accertamento del credito, senza domanda di adempimento, non sarebbe idonea a interrompere la prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare la questione, richiama il proprio più recente orientamento, espresso da Cass. n. 21799/2021, che ha superato il precedente indirizzo. Secondo tale pronuncia, la richiesta del convenuto di mero rigetto dell’altrui domanda di accertamento negativo di un debito è idonea a interrompere la prescrizione del diritto vantato ai sensi dell’art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del credito e a chiederne l’accertamento giudiziale. Un’azione di accertamento negativo, infatti, può contenere implicitamente quella di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio.
Tale principio è stato ulteriormente precisato da Cass. n. 31435/2024, la quale ha statuito che la richiesta del creditore di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto, con gli effetti permanenti di cui all’art. 2945, comma 2, c.c. La Corte ha così confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia interruttiva alla costituzione dell’agente di riscossione che, nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, aveva contestato la domanda avversaria chiedendone il rigetto, senza avanzare una domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito.
Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva accertato che la memoria di costituzione dell’INPS depositata nel giudizio di opposizione al verbale ispettivo non si limitava a chiedere il rigetto del ricorso, ma conteneva un’esplicita affermazione positiva delle ragioni creditorie dell’istituto, con richiesta di dichiarare la sussistenza dell’obbligo contributivo di controparte. Tanto è sufficiente a integrare un atto interruttivo della prescrizione. La Corte di legittimità verifica quindi che la pronuncia impugnata sia in sintonia con i principi affermati dalla giurisprudenza più recente: la memoria di costituzione dell’ente previdenziale aveva valenza di atto interruttivo con effetti permanenti, sicché alla data di notifica dell’avviso di addebito il termine prescrizionale non era maturato.
Il ricorso è pertanto rigettato e la società è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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