Quote B lavoratori spettacolo, tetto Enpals e divieto cumulo interessi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19180 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997. Tale limite non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., essendo coessenziale alla disciplina la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile. La regola dell’art. 16 della legge n. 412/1991 sancisce il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.

Il Fatto

Il ricorrente, lavoratore dello spettacolo, chiedeva la rideterminazione dei supplementi di pensione erogati dall’Inps, gestione ex Enpals, con le decorrenze indicate in ricorso. La domanda veniva accolta in primo grado e la sentenza del Tribunale di Roma era poi annullata dalla Corte d’appello per lesione del contraddittorio, essendo intervenuta la pubblicazione della deliberazione prima della scadenza dei termini per le memorie conclusionali e le repliche.

Nel merito, la Corte d’appello riteneva non più sussistente il limite di retribuzione giornaliera pensionabile, sia pure rivalutato dal gennaio 1998, in quanto il rinvio operato dall’art. 1 del d.lgs. n. 182/1997 all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 non imponeva di tenere fermo tale limite per la quota B. L’Inps ricorreva per cassazione con due motivi; il lavoratore resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la sentenza per violazione di legge, avendo la Corte territoriale applicato alla quota B un massimale diverso da quello specificamente previsto per i trattamenti Enpals dall’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997, e non già quello generale previsto dall’art. 4, comma 8, del medesimo decreto.

La Corte ritiene il motivo fondato e richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui, nella determinazione della quota B, non si considerano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite dell’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. Il riferimento è a Cass. n. 36056/2022, cui si dà espressa continuità, valorizzando le condizioni di maggior favore di cui usufruisce il pensionato rispetto alla generalità degli assicurati presso l’Inps.

Il tetto, osserva la Corte, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997. La fissazione di un limite alla retribuzione giornaliera pensionabile contribuisce a comporre interessi di rilievo costituzionale e si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto a entità delle prestazioni e condizioni di accesso.

Anche il secondo motivo è fondato. La regola dell’art. 16 della legge n. 412/1991 sancisce il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni previdenziali obbligatorie. Il principio, pur nel rispetto dei vincoli dell’art. 38 Cost., trova giustificazione nell’esigenza di una più adeguata ponderazione dell’interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica, come affermato da Cass., Sez. Un. n. 6928/2018 e da Cass. n. 3402/2021.

La Corte accoglie dunque il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, perché riesamini il merito alla luce dei principi esposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *