Licenziamento collettivo: la platea va delimitata sul complesso aziendale, e la comunicazione deve motivare la scelta ristretta (Cass. 11380/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 11380/2026, pubblicata il 27 aprile 2026 (R.G.N. 15260/2025) – camera di consiglio del 25 febbraio 2026, Presidente Margherita Maria Leone, Relatrice Valentina Ricchezza.
Il principio di diritto
Nel licenziamento collettivo l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire avuto riguardo al complesso aziendale nella sua interezza. La platea può essere limitata agli addetti a un determinato reparto, settore o sede solo se il datore indichi nella comunicazione di avvio della procedura (art. 4, comma 3, l. n. 223/1991) sia le ragioni che limitano i licenziamenti a quell’unita, sia le ragioni per cui gli addetti al settore soppresso non possano essere utilizzati e comparati con i dipendenti del restante complesso aziendale, perché non svolgono mansioni fungibili con quelle di chi lavora nel resto dell’azienda; in mancanza di tali specificazioni i licenziamenti sono illegittimi.
Il fatto
Una società intimava un licenziamento collettivo all’esito di una procedura avviata per la cessazione di una commessa. Il Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento di una lavoratrice per non corretta applicazione dei criteri di scelta e ne ordinava la reintegra. La Corte d’appello di Milano confermava: la selezione era stata condotta limitatamente alla singola sede interessata dalla cessazione della commessa, senza comparazione con il resto del personale e senza che le ragioni della limitazione fossero state specificate nella comunicazione di avvio; era inoltre pacifica la professionalità equivalente dei lavoratori non coinvolti. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico articolato motivo; la lavoratrice resisteva.
La motivazione
Il motivo e infondato. La pronuncia impugnata e conforme alla giurisprudenza consolidata sulla delimitazione della platea dei licenziandi e sui contenuti della comunicazione di avvio. L’art. 5, comma 1, l. n. 223/1991 impone di individuare i lavoratori avuto riguardo al complesso aziendale; la restrizione a una singola unita e possibile solo se il datore indichi, nella comunicazione ex art. 4, comma 3, le ragioni che limitano i licenziamenti a quel settore e le ragioni per cui gli addetti al settore soppresso non siano comparabili con i dipendenti del resto dell’azienda, gravando sul datore l’onere di provare sia il più ristretto ambito della scelta, sia che i prescelti non svolgessero mansioni fungibili con quelle di dipendenti di altri reparti o sedi. Nel caso, la comunicazione illustrava le ragioni del licenziamento collegate alla cessazione della commessa, ma non conteneva tali specificazioni; le censure della società, incentrate sull’interpretazione della comunicazione, investono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità.
Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente; da atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Implicazioni pratiche
Chi gestisce una procedura di licenziamento collettivo non può restringere la comparazione alla sola unita produttiva soppressa senza motivarlo nella comunicazione di avvio. Occorre indicare due cose: perché i licenziamenti sono limitati a quel settore e perché gli addetti a quel settore non possano essere ricollocati o comparati con il resto dell’azienda, tenuto conto della fungibilita delle mansioni. In presenza di professionalità equivalenti tra i lavoratori del settore ridotto e quelli di altri reparti, la scelta limitata e illegittima. Un promemoria operativo: la specificità della comunicazione ex art. 4, comma 3, l. n. 223/1991 e condizione di legittimità, non una formalità.
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