Decadenza triennale e riliquidazione della pensione: rilevano solo i ratei ultratriennali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25675 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla legge n. 111 del 2011, si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. citato, ossia dal 6 luglio 2011. Tuttavia, in caso di domanda giudiziale di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale opera solo sulle differenze dei ratei maturati anteriormente al triennio che precede la domanda giudiziale. Ne consegue che la pretesa relativa ai ratei compresi nel triennio resta azionabile e non è travolta dalla decadenza.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che, respinta l’eccezione di decadenza, aveva accolto la domanda di un pensionato, iscritto alla gestione commercianti, di riliquidazione della pensione in godimento per i ratei maturati nel triennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale, con applicazione della rivalutazione contributiva prevista dall’art. 7, comma 12, della legge n. 638 del 1983.
Avverso tale decisione l’INPS proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come novellato, nonché dell’art. 252 disp. att. c.c. e dell’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, conv. con la legge n. 166 del 1991. Il pensionato resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso investe l’applicazione retroattiva della disciplina della decadenza alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già riconosciuti. L’INPS sosteneva che, ai sensi dell’art. 38 citato, la domanda giudiziale di riliquidazione proposta decorsi tre anni dal riconoscimento parziale fosse inammissibile, con conseguente estinzione del diritto e impossibilità di disporre alcuna riliquidazione.
La Corte rileva che la questione è già stata esaminata nella recente pronuncia n. 27116 del 2025, alla cui motivazione il Collegio dichiara di riportarsi integralmente, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo emersa alcuna ragione di rimeditazione. In quella sede è stato affermato che la decadenza triennale si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. citato, ossia dal 6 luglio 2011.
Il principio, tuttavia, è stato precisato nel suo ambito operativo: in caso di domanda giudiziale di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. La decadenza, dunque, non travolge l’intera pretesa, ma opera quale limite temporale alle sole differenze relative ai ratei più risalenti.
Nel caso di specie viene in rilievo una domanda di ricalcolo della prestazione pensionistica per i soli ratei relativi al triennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale. Poiché tali ratei ricadono integralmente nell’arco temporale non colpito dalla decadenza, il ricorso dell’INPS è stato rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Il Collegio dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Nota della Redazione
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