Prescrizione contributi gestione separata: dies a quo e dolo del professionista (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25677 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi dovuti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza dei termini di pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione dei redditi è mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo, potendo al più operare come atto interruttivo ove dalla stessa consti la ricognizione del debito. Quanto alla sospensione della prescrizione per occultamento doloso ex art. 2941, n. 8, cod. civ., non sussiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e il dolo del professionista: occorre un comportamento intenzionalmente diretto a celare il debito, idoneo a determinare una vera impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento superabile con gli ordinari controlli, con puntuale accertamento di fatto del giudice di merito.
Il Fatto
Il contribuente, professionista iscritto alla Gestione separata, riceve dall’INPS un avviso di addebito per contributi relativi all’anno 2012. Il Tribunale di Ancona accoglie l’opposizione e dichiara l’illegittimità della pretesa per intervenuta prescrizione.
La Corte d’appello di Ancona, in riforma, accoglie il gravame dell’ente previdenziale e rigetta la domanda: ancora il dies a quo della prescrizione alla presentazione della dichiarazione dei redditi e qualifica come dolosa la condotta del professionista che aveva omesso la compilazione del quadro RR. Il contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, che investe il termine prescrizionale. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che l’obbligazione contributiva nasce dalla produzione del reddito, ma la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini previsti per il pagamento. La dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo e non segna l’esigibilità.
Il Collegio sottolinea che l’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997 fissa i versamenti a saldo e in acconto entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Ne deriva che la difficoltà dell’ente di accertare il credito è di mero fatto e non integra l’impedimento giuridico rilevante ex art. 2935 cod. civ. L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall’iniziativa dell’interessato ma dal maturare dei fatti costitutivi.
È dunque erronea l’affermazione della Corte territoriale che computa la prescrizione dalla data di presentazione dei redditi: il termine va calcolato dalla scadenza del versamento.
Il motivo è fondato anche nella seconda censura, relativa al dolo. La sentenza impugnata aveva ravvisato un’ipotesi di evasione contributiva e la sospensione ex art. 2941, n. 8, cod. civ. sulla sola base della mancata compilazione del quadro RR. La Corte nega qualsiasi automatismo: il dolo presuppone un comportamento intenzionalmente diretto a celare l’obbligazione, tale da determinare una impossibilità di agire e non una mera difficoltà superabile con gli ordinari controlli.
Tale accertamento è rimesso al giudice di merito e non può evincersi dal solo dato dell’omessa compilazione, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso. L’accoglimento del secondo motivo assorbe ogni altra censura; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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