Decreto di giudizio immediato, sufficiente l’indirizzo dell’ufficio giudiziario (Cass. pen. Sez. II n. 9949 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di decreto di giudizio immediato, l’indicazione dell’indirizzo dell’ufficio giudiziario investito del processo è sufficiente a soddisfare il requisito di legge e a disperdere ogni dubbio sul giudice naturale innanzi al quale presentarsi, pur in mancanza della completa indicazione dell’autorità giudicante. Tale incompletezza non determina nullità, poiché richiede l’esercizio, ad opera della parte e del suo difensore, dell’ordinaria diligenza per l’individuazione dell’indicazione mancante. Il raggiungimento dello scopo dell’atto è verificabile dal giudice di legittimità, trattandosi di questione in procedendo. Ogni aspetto del trattamento sanzionatorio appartiene al dominio del giudice di merito, il cui esercizio discrezionale non è sindacabile in cassazione in assenza di manifeste illogicità.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 07.03.2024, aveva confermato la decisione del Tribunale di Napoli resa il 17.04.2023, di condanna per una pluralità di delitti, tra cui rapina, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto d’arma, oltre a violazioni in materia di armi e munizioni.
Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva, in primo luogo, la nullità del decreto di giudizio immediato per mancanza di ogni indicazione relativa all’autorità innanzi alla quale si sarebbe celebrato il processo, con pregiudizio del diritto di difesa e preclusione dell’accesso ai riti alternativi. Con ulteriori motivi si censurava la motivazione sugli aumenti per la continuazione, interna ed esterna.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sulla mancata indicazione del giudice nel decreto di giudizio immediato. Richiamando l’insegnamento della giurisprudenza maggioritaria, i giudici di legittimità ritengono corretta la decisione dei giudici di merito, che avevano reputato sufficiente, a soddisfare il requisito di legge, l’indicazione dell’indirizzo dell’ufficio giudiziario investito del processo, idonea a disperdere ogni potenziale dubbio sul giudice naturale.
Tale conclusione presuppone l’esercizio, ad opera della parte e del suo difensore, dell’ordinaria diligenza per l’individuazione dell’indicazione mancante. La Corte sottolinea come tale onere gravi tanto più sul difensore di fiducia.
Nel caso concreto, ogni dubbio sull’effettivo raggiungimento dello scopo dell’atto è dissipato dalla constatazione, emergente dagli atti e accessibile alla Corte in ragione della natura in procedendo della questione, che il difensore di fiducia fu presente fin dalla prima udienza, alla quale l’imputato, detenuto per altra causa, rinunciò a comparire. La Corte richiama, sul punto, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro.
Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio, trattati unitariamente, la Corte rileva che in appello la critica non investiva l’eccessività degli aumenti o la loro motivazione, ma assumeva la sproporzione tra gli stessi. L’argomento muoveva però da un erroneo presupposto, poiché il capo contestato non riguardava un episodio di resistenza a pubblico ufficiale ma due reati in materia di armi. Il motivo, quindi, non si confrontava con la sentenza di primo grado e risultava generico ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità in parte qua ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ribadisce che ogni aspetto del trattamento sanzionatorio, dalla commisurazione della pena alla comparazione delle circostanze, dal riconoscimento della continuazione alla concessione dei benefici, appartiene al dominio del giudice di merito, entro cui la cassazione non può spingersi, essendo il suo un controllo esterno. In assenza di manifeste illogicità, non è sindacabile l’esercizio della discrezionalità. Né avrebbe senso il rinvio, per carenza di interesse, a fronte di un motivo inammissibile ab origine. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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