Errore materiale sulla pena pecuniaria e prevale la motivazione sul dispositivo (Cass. pen. Sez. II n. 9952 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all’indicazione della pena nel dispositivo, e dall’esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice nel determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo. Ne consegue la possibilità di rettificare l’errore secondo la procedura prevista dall’art. 619 cod. proc. pen. La rettifica investe la sola pena pecuniaria e non richiede l’annullamento con rinvio, restando fermo il resto del provvedimento. Il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., fondato su valutazioni di merito non manifestamente illogiche, è insindacabile in cassazione.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata, in esito a giudizio abbreviato, per il reato di indebito utilizzo di carte bancomat precedentemente oggetto di furto ai danni della legittima proprietaria. La Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Modena, ha confermato la responsabilità.

Ricorre per cassazione deducendo due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato di voler applicare il minimo edittale della pena, determinando poi la sanzione pecuniaria in misura superiore; e la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., anche in considerazione del comportamento successivo al delitto.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è parzialmente fondato. La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla pena pecuniaria. La Corte di appello aveva espressamente precisato, nella motivazione, di voler contenere la pena al minimo edittale previsto per il reato contestato. Tuttavia, con riguardo alla sola pena pecuniaria, tale assunto non è stato rispettato: la sanzione base è stata determinata in euro 360 di multa anziché in euro 310, poi ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il rito abbreviato.

Il Collegio ritiene applicabile il principio di diritto secondo cui, nell’ipotesi di discrasia tra dispositivo e motivazione dipendente da un errore materiale nell’indicazione della pena, se dall’esame della motivazione è chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice nella determinazione della pena, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettifica secondo la procedura dell’art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8916 del 08/02/2011, P. e precedenti conformi).

Pertanto, ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., la sanzione pecuniaria è rettificata in euro 137,00 di multa: euro 310, diminuita di un terzo per le circostanze attenuanti generiche e di un ulteriore terzo per il rito.

Il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale ha motivato, con valutazioni di merito non rivedibili in sede di legittimità in quanto non manifestamente illogiche, le ragioni del diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sottolineando le gravi modalità della condotta e la non particolare tenuità dell’offesa. L’applicazione del beneficio, peraltro, non era stata invocata con l’atto di appello. Il ricorso è quindi rigettato nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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