Il giudicato sul regolamento TARI non si estende alle annualità successive (Cass. civ. Sez. 5 n. 13645 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi locali, l’efficacia del giudicato esterno opera soltanto nei giudizi tra le stesse parti e nei limiti dell’accertamento delle questioni di fatto, non anche con riguardo alle conseguenze giuridiche che variano da periodo a periodo. La disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice tributario ha natura meramente incidentale, sicché su di essa non può formarsi giudicato, non potendo il giudice ordinario accertare direttamente la legittimità dell’atto, prerogativa riservata al giudice amministrativo. Ne consegue che l’annullamento della delibera di determinazione della tariffa per un’annualità non ha efficacia caducante sulle delibere meramente ripetitive degli anni successivi, dovendosi escludere sia l’operare del giudicato esterno, sia il dovere del giudice di disapplicare l’atto sulla base di tale presupposto. Il potere di disapplicazione è esercitabile solo in presenza di vizi di legittimità dell’atto, quali incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, e non anche in relazione alle scelte discrezionali inerenti alla quantificazione delle tariffe.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune per la TARI e l’addizionale provinciale relativa all’anno 2017. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che l’esito favorevole, passato in giudicato, di un diverso giudizio intercorso tra le stesse parti per il medesimo tributo relativo all’anno 2015, facesse stato anche per l’annualità successiva, in quanto aveva comportato la disapplicazione del regolamento comunale e delle delibere tariffarie.
La Commissione Tributaria Regionale, investita dell’appello dell’ente impositore, accoglieva il gravame, escludendo la vincolatività del giudicato esterno in punto di illegittimità dell’atto regolamentare, trattandosi di atto amministrativo soltanto disapplicabile dal giudice tributario, senza ravvisare vizi negli atti presupposti motivazionali dell’avviso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso i primi tre motivi di ricorso, concernenti la dedotta violazione della disciplina del giudicato e del potere di disapplicazione. Ha precisato che la statuizione del giudice tributario che disapplica l’atto amministrativo illegittimo non è idonea a formare giudicato, poiché la cognizione resta confinata agli effetti dell’atto in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, senza alcun rilievo autonomo destinato a proiettarsi su altri rapporti, pena lo sconfinamento nella giurisdizione del giudice amministrativo.
La Corte ha richiamato il principio per cui l’efficacia del giudicato esterno nei rapporti di durata riguarda soltanto gli elementi costitutivi a carattere permanente, non quelli variabili da periodo a periodo, come le delibere tariffarie comunali, caratterizzate da autonomia regolatoria per ciascuna annualità, essendo da escludere l’operare del giudicato sulle delibere meramente ripetitive degli anni successivi.
Quanto ai motivi concernenti la mancata disapplicazione del regolamento e della delibera, la Corte ha affermato l’infondatezza, evidenziando la facoltatività dei criteri di commisurazione di cui al d.P.R. n. 158/1999 rispetto al metodo presuntivo basato sulla superficie, e la non esercitabilità del potere di disapplicazione rispetto alle scelte tecnico-discrezionali del Comune nella classificazione delle categorie e nella quantificazione delle tariffe, in assenza di vizi di legittimità dell’atto, non richiedendosi peraltro alcuna specifica motivazione della delibera, quale atto generale rivolto a una pluralità indistinta di destinatari.
La Corte ha infine escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, trattandosi di motivazione per relationem consentita quando la decisione contiene un nucleo argomentativo autonomo e specifico in relazione all’oggetto del giudizio.
Nota della Redazione
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