Esenzione IMU beni-merce, omessa dichiarazione e favor rei (Cass. civ. Sez. 5 n. 13656 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione per gli immobili c.d. beni-merce non locati, di cui all’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013, conv. con modif. dalla l. n. 124/2013, presuppone la presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti entro il termine ordinario, con la conseguenza che l’omissione determina la decadenza dal beneficio. L’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019, che ha riconosciuto l’esonero dal 2020, ha natura innovativa e non interpretativa: non opera retroattivamente, non abroga l’obbligo dichiarativo e non determina alcuna abolitio criminis delle sanzioni per le annualità pregresse. Il principio del favor rei è circoscritto alle sanzioni tributarie e non implica una generale retroattività delle norme più favorevoli.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di liquidazione IMU 2017 emesso da Roma Capitale, relativo a immobili c.d. beni-merce, contestando l’applicazione delle sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respingeva il ricorso, con pronuncia confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che riteneva applicabile la decadenza dal beneficio per mancato adempimento dichiarativo.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi: con il primo deduceva la violazione dell’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 12 preleggi, lamentando la mancata applicazione del principio del favor rei alla luce della legge di Bilancio 2020; con il secondo eccepiva l’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento all’illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel confermare la proposta di definizione anticipata, richiama il consolidato orientamento secondo cui le condizioni per l’esenzione dei beni-merce non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare per ciascuna annualità, trattandosi di fatti potenzialmente variabili periodo per periodo. L’esenzione, in quanto norma agevolativa di stretta interpretazione, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva, sicché la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine ordinario determina la decadenza dal beneficio.
Quanto all’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019, la Corte precisa che la disposizione, vigente dall’anno d’imposta 2020, ha natura innovativa e non interpretativa: non ha abrogato l’obbligo dichiarativo di cui al comma 5-bis dell’art. 2 del d.l. n. 102/2013, né può applicarsi retroattivamente in base al principio del favor rei, che concerne esclusivamente le sanzioni tributarie e non comporta una generale retroattività delle norme più favorevoli. La pronuncia della Corte costituzionale n. 49/2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sull’art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201/2011, conferma la natura patrimoniale dell’IMU e la legittimità della tassazione sul semplice possesso dell’immobile, valorizzando l’astratta possibilità di utilizzo del bene quale indice di capacità contributiva.
Sul secondo motivo, la Corte esclude ogni abolitio criminis: non essendovi stata alcuna modifica retroattiva della disciplina, restano doverosamente applicabili le sanzioni per l’omessa dichiarazione, in assenza di obiettiva incertezza normativa. La necessità dell’adempimento dichiarativo, da intendersi a pena di decadenza, rende irrilevante la scelta imprenditoriale di non locare l’immobile, che non elimina l’indice patrimoniale di ricchezza.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al pagamento delle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., per la natura manifestamente infondata delle censure proposte.
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Nota della Redazione
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