Definizione agevolata del coobbligato estingue il giudizio anche per il socio (Cass. civ. Sez. V n. 31512 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. in legge n. 136/2018, perfezionata da uno dei coobbligati in solido giova, per espressa previsione normativa, in favore degli altri condebitori, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. Ne consegue che il giudizio pendente tra l’amministrazione finanziaria e il diverso coobbligato, avente ad oggetto il medesimo atto impositivo, deve essere dichiarato estinto, anche in difetto di autonoma adesione di quest’ultimo alla definizione. La declaratoria di estinzione costituisce effetto legale della definizione altrui e non richiede la prova del pagamento da parte del condebitore che la invoca.
Il Fatto
Il contribuente, socio di una società di persone in liquidazione, impugnava davanti alla CTP l’avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria gli chiedeva il pagamento dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2008, in qualità di socio responsabile per le obbligazioni della compagine.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso. In appello la decisione veniva riformata in favore del contribuente e il gravame incidentale dell’Agenzia delle Entrate era respinto. La parte pubblica proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, mentre il contribuente resisteva con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità, con memoria, il difensore rappresentava che un altro ex socio aveva definito in via agevolata la controversia relativa al medesimo atto impositivo.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il difensore del contribuente ha evidenziato, con memoria, che altro coobbligato, anch’egli ex socio della società, aveva definito ex art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. in legge n. 136/2018, la controversia concernente lo stesso avviso di accertamento oggetto del giudizio, afferente al recupero di importi IVA per il 2008.
Il Collegio osserva poi che questa Corte, con precedente pronuncia, ha già dichiarato estinto altro giudizio, promosso dalla stessa Agenzia, avente ad oggetto l’impugnazione di sentenza della CTR relativa al medesimo atto impositivo.
Il percorso argomentativo si fonda sulla lettera della norma. L’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 stabilisce che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.
Da tale previsione la Corte trae la conseguenza che ricorrono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di estinzione, corredata dalla domanda di definizione agevolata, dalla ricevuta di trasmissione telematica, dal modello F24 ritualmente quietanzato e dalla copia del decreto di estinzione emesso nell’altro procedimento. Il beneficio opera quindi in via oggettiva, in ragione dell’unicità dell’atto impositivo e del rapporto solidale.
La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio, ponendo le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Nota della Redazione
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